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Venerdì 25 novembre 2011

REGISTRO IMPRESE - COMUNICAZIONE DELLA PEC DA PARTE DELLE SOCIETÀ - PARERI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

a cura di: TuttoCamere.it


Due società (una S.r.l. e una S.n.c.) aventi i soci in comune, possono comunicare il medesimo indirizzo di posta elettronica certificata per entrambe (Parere n. 217126 del 16 novembre 2011);
Uno studio professionale anziché fare acquistare una casella PEC ad ogni società cliente, può indicare l'indirizzo di posta certificata dello Studio, senza fare incorrere in sanzioni i legali rappresentanti delle società in questione (Parere n. 217140 del 16 novembre 2011); Una Associazione, tenuto conto del vincolo associativo esistente tra le società e codesta Associazione, può comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata per le società associate (Parere 217149 del 16 novembre 2011); Per due società facenti capo al medesimo organo amministrativo può essere comunicato un unico indirizzo di PEC (Parere n. 223137 del 24 novembre 2011); Le società in stato di fallimento non rientrano tra i soggetti obbligati alla comunicazione della PEC al Registro delle imprese; rimane, tuttavia, la facoltà in capo al curatore fallimentare comunicare il proprio indirizzo di PEC; nel caso di società in concordato è necessario fare dei distinguo: nei casi in cui la gestione della società rimanga in capo agli amministratori, spetta al legale rappresentante della società comunicare un autonomo indirizzo di PEC; nel caso in cui la gestione passa al liquidatore, l'adempimento spetta al liquidatore stesso, ferma restando la possibilità di indicare il proprio indirizzo di PEC (Parere n. 223761 del 24 novembre 2011).

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