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Martedì 2 luglio 2013

Responsabilità professionale, escluso l'obbligo di verifica dei dati contabili in sede di bilancio

a cura di: AteneoWeb S.r.l.


La Cassazione fornisce nuovi chiarimenti in relazione alla responsabilità professionale. L'onere di verifica dei dati contabili non può ritenersi implicitamente incluso nell'incarico generico.
Il Dottore Commercialista, incaricato da una società di capitali di predisporre lo schema di bilancio di esercizio, non è tenuto all'esame critico delle poste contabili fornitegli dal cliente. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 15029 del 14 giugno scorso. La decisione degli Ermellini ha fornito nuovi chiarimenti in tema di responsabilità professionale, stabilendo come l'onere di verifica dei dati contabili non possa ritenersi implicitamente incluso nell'incarico generico dato al professionista.

Nel caso di specie, una Srl di Ferrara aveva contestato l'operato del Dottore Commercialista che, secondo la ricorrente, aveva omesso le operazioni di controllo puntuale delle voci di bilancio durante la redazione del prospetto. In virtù di tali manchevolezze, la società chiedeva la risoluzione del contratto d'assistenza in essere con il proprio consulente e il contestuale risarcimento dei danni per i fatti conseguenti.

Il Tribunale di Ferrara e la Corte di Appello di Bologna avevano rigettato le motivazioni proposte dall'azienda. La Cassazione ha confermato l'orientamento, definito nei primi due gradi di giudizio, ritenendo infondate le pretese avanzate dalla ricorrente.
Secondo gli Ermellini infatti l'incarico generico non comprende l'onere di verificare la corrispondenza alla realtà dei dati contabili forniti dagli amministratori. Nello specifico la normativa prevede i seguenti elementi:

la delega, attribuita al collegio sindacale, del controllo della regolare tenuta della contabilità sociale e della corrispondenza ad essa del bilancio; la individuazione nell'organo amministrativo, quale esclusivo referente e destinatario della responsabilità per gli obblighi inerenti la redazione del bilancio (artt. 2423 e ss. cc.) e, in particolare, degli obblighi sostanziali di chiarezza, verità e correttezza, oltre che di prudenza delle singole poste; la non delegabilità dei richiamati obblighi sostanziali di redazione del bilancio nemmeno ai singoli componenti del consiglio di amministrazione; la previsione, nell'ambito della tariffa professionale dei dottori commercialisti, di specifiche voci inerenti il controllo contabile

L'assenza di un riscontrabile ampliamento dell'incarico fa di fatto decadere tutte le pretese societarie, escludendo il professionista da ogni responsabilità circa il contenuto delle voci esposte in bilancio.


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