Mercoledì 30 gennaio 2013
Rottamazione ante 2000 e nuovi meccanismi di riscossione
a cura di: AteneoWeb S.r.l.
Annullate da giugno le vecchie pratiche sotto i duemila euro. Più difficili le azioni esecutive e forte sollecitamento all'operato degli enti impositori.
Raccolta tributaria, al via il processo di ammodernamento. La Legge di Stabilità 2013 introduce novità considerevoli in tema di riscossione dei tributi, allentando la stretta sui ruoli più datati o di minor rilevanza e stimolando concessionari ed enti impositori ad una maggiore solerzia esecutiva. Nell'attuale periodo storico di soffocante pressione fiscale, il Legislatore opta dunque per una strategia distensiva e razionale, con l'obiettivo non scritto di intraprendere una netta marcia di avvicinamento al contribuente medio e fornire ossigeno vitale ai martoriati polmoni produttivi nostrani.
Il comma 527 della l. 228/2012 segna la definitiva ‘rottamazione' dei ruoli ante 2000 (resi esecutivi entro il 31 dicembre 1999) di importo inferiore a duemila euro. A partire dal 30 giugno 2013, decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, tutte le cartelle con le caratteristiche appena citate verranno istantaneamente annullate, indipendentemente dal grado di giudizio e dallo stato della procedura in cui esse si trovino; il limite quantitativo è comprensivo di sanzioni e interessi. Occhio all'analisi delle singole fattispecie: nel caso in cui un soggetto abbia più contenziosi in essere con l'Amministrazione per importi inferiori alla soglia di riferimento, spazio al beneficio cumulativo, visto che le considerazioni legislative trovano applicazione su ciascuna diatriba e non riguardano la natura soggettiva del contendere.
Per i ruoli di più recente formazione, stop alle azioni cautelari ed esecutive prima di 120 giorni dall'invio della comunicazione; rientrano nel novero protettivo tutti i ruoli non superiori a mille euro. La Legge di Stabilità, al comma 544, ribadisce a chiare lettere l'assenza totale di accanimento per sanzioni di lieve peso economico, postergando ad epoche future effetti eccessivamente prudenziali.
L'ultimo punto riguarda l'efficienza della macchina riscuotitrice. Molto spesso accade che le pratiche incappino in processi epocali, lungaggini favorite dal lento decorrere dei meccanismi statali o parastatali di accertamento delle circostanze impositive. Il solo fatto di poter procedere nell'anno in corso all'annullamento di pratiche risalenti al lontano 1999 costituisce una cartina di tornasole inconfutabile della situazione attuale.
Il contribuente avrà la possibilità di sospendere con decorrenza immediata ogni attività di riscossione presentando una dichiarazione (con relativa documentazione di supporto) nei casi previsti dal comma 538, l. 228/2012. Il concessionario di riscossione avrà 10 giorni a disposizione per trasmettere le velleità dal cittadino al relativo ente impositore. A questo punto scatta la novità: in caso di atteggiamento dormiente da parte dell'Amministrazione, superati i 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione, i ruoli sono automaticamente annullati. L'ente sarà quindi costretto ad analizzare con grande attenzione i casi in sospeso, agendo tempestivamente per non vedersi sottrarre senza contenziosi gli importi in questione.
Importante sottolineare come, anche in assenza di documentazione esaustiva, il contribuente avrà la possibilità di soddisfare le proprie richieste qualora la controparte non analizzi nei tempi corretti la pratica. I furbi saranno comunque puniti: chiunque produca documentazione falsa, vedrà comminata una sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.
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