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Lunedì 11 gennaio 2016

Sanzioni in materia di lavoro nero, LUL e assegni per il nucleo familiare

a cura di: Studio Dott.ssa Cristina Orlando



La Circolare n.26/2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce i primi chiarimenti sulle sanzioni per illeciti in materia di:

lavoro nero, libro unico del lavoro, assegno per il nucleo familiare,

conseguenti alle novità introdotte dal Decreto Semplificazioni (D.Lgs n. 151/2015 attuativo del Jobs Act).
Si analizzano di seguito le principali novità in termini sanzionatori riferiti a violazioni e illeciti per lavoro nero, libro unico del lavoro, assegni per il nucleo familiare.

LAVORO NERO
Viene applicata una variazione alla misura delle sanzioni applicabili nell'ipotesi di impiego di lavoratori irregolari.
La previgente sanzione amministrativa è stata sostituita da una sanzione graduata per fasce, in relazione alla durata del comportamento illecito.
In sintesi, la nuova disciplina della maxisanzione trova applicazione per condotte illecite iniziate prima del 24.09.2015 e proseguite oltre, oppure iniziate a partire dal 24.09.2015, mentre per le condotte illecite iniziate e cessate entro la predetta data si applica l'apparato sanzionatorio precedentemente vigente.

Per accertato ricorso al lavoro irregolare iniziato e concluso entro il 24.09.2015

sanzione amministrativa da € 1.950 a € 15.600 maggiorata di € 195 per ogni giorno di lavoro effettivo; sanzione da € 1.300 a € 10.400 maggiorata di € 39 per ogni giorno di lavoro effettivo in caso di ipotesi di periodi in nero pregressi.

Per accertato ricorso al lavoro irregolare iniziato prima del 24.09.2015 e continuate oltre tale data oppure iniziato a partire dal 24.09.2015:

sanzione amministrativa da € 1.500 a € 9.000 per ogni lavoratore irregolare, per impiego fino a 30 giorni di effettivo lavoro; sanzione amministrativa da € 3.000 a € 18.000 per ogni lavoratore irregolare, per impiego da 31 e fino a 60 giorni di effettivo lavoro; sanzione amministrativa da € 6.000 a € 36.000 per ogni lavoratore irregolare, per impiego oltre 60 giorni di effettivo lavoro

Si evidenzia che qualora il ricorso al lavoro irregolare sia effettuato nei riguardi di lavoratori stranieri con valido documento di soggiorno, le nuove sanzioni dovranno essere maggiorati del 20%.

Per regolarizzare le violazioni accertate in sede di ispezione viene reintrodotta la diffida
Per adempiere la diffida si deve entro 120 giorni dalla notifica del verbale unico a cura degli organi ispettivi:

provvedere alla regolarizzazione del rapporto di lavoro (esempio comunicazione di assunzione al entro per l'Impiego) provvedendo anche al pagamento di contributi e premi; attivare un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell'orario non superiore al 50% o a tempo pieno e determinato con durata non inferiore a 3 mesi; tenere in forza i lavoratori oggetto di regolarizzazione per un periodo non inferiore a 3 mesi ovvero almeno 90 giorni di calendario, da dimostrare pagando le retribuzioni, i contributi e i premi; pagare la maxisanzione.

Preclusione all'esonero contributivo triennale
Molto rilevante sottolineare che il Ministero del Lavoro nella Circolare n.26/2015 da una preclusione, in relazione ai contratti di lavoro creati per regolarizzare lavoratori precedentemente impiegati in nero, della possibilità, per i datori di lavoro, di accedere ad eventuali connesse agevolazioni in particolare all'esonero contributivo triennale.

Provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale
Essa può essere stabilita se si verificano i seguenti requisiti:

utilizzo di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o
superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro; rilevanti violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Al fine della revoca del provvedimento si applicano le seguenti nuove misure:

euro 2.000 per le sospensioni conseguenti all'impiego di lavoratori in nero; euro 3.200 per le ipotesi di sospensione per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza.

E' comunque stabilita la possibilità, per il datore di lavoro, di chiedere la revoca del provvedimento se:

il datore di lavoro provvede a versare immediatamente il 25% della somma aggiuntiva dovuta, rispettivamente euro 500 ed euro 800; e provvederà a pagare l'importo residuo, maggiorato del 5%, entro i 6 mesi successivi alla presentazione dell'istanza di revoca, rispettivamente euro 1.575 ed euro 2.520.

LIBRO UNICO DEL LAVORO
Le nuove sanzioni si applicano esclusivamente agli illeciti commessi dal 24.09.2015.
L'omessa o infedele registrazione dei dati, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 ad euro 1.500.
La sanzione è aumentata nei seguenti termini:

se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori oppure ad un periodo superiore a 6 mesi, da euro 500 ad euro 3.000; se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori oppure ad un periodo superiore a 12 mesi, da euro 1.000 ad euro 6.000.

Prospetti paga
Le sanzioni riguardanti la non effettuata consegna, la ritardata consegna del prospetto paga /LUL al lavoratore oppure omissioni o inesattezze di registrazione sul prospetto paga sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 ad euro 900.
La sanzione viene aumentata in base al numero dei lavoratori coinvolti o al periodo interessato, in particolare:

se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori oppure ad un periodo superiore a 6 mesi, da euro 600 ad euro 3.600; se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori oppure ad un periodo superiore a 12 mesi, da euro 1.200 ad euro 7.200 euro.

ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILARE
In caso di mancata corresponsione degli assegni familiari, è stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000.

La sanzione è aumentata in funzione del numero dei lavoratori coinvolti e del periodo di riferimento nella modalità seguente:

se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori oppure ad un periodo superiore a 6 mesi, da euro 1.500 ad euro 9.000; se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori oppure ad un periodo superiore a 12 mesi, da 3.000 ad euro 15.000.

(Fonti: Ministero del Lavoro, Circolare n. 26 del 12 ottobre 2015, D.Lgs n. 151/2015)

Dott.ssa Cristina Orlando

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