conseguenti alle novità introdotte dal Decreto Semplificazioni (D.Lgs n. 151/2015 attuativo del Jobs Act).
Si analizzano di seguito le principali novità in termini sanzionatori riferiti a violazioni e illeciti per lavoro nero, libro unico del lavoro, assegni per il nucleo familiare.
LAVORO NERO
Viene applicata una variazione alla misura delle sanzioni applicabili nell'ipotesi di impiego di lavoratori irregolari.
La previgente sanzione amministrativa è stata sostituita da una sanzione graduata per fasce, in relazione alla durata del comportamento illecito.
In sintesi, la nuova disciplina della maxisanzione trova applicazione per condotte illecite iniziate prima del 24.09.2015 e proseguite oltre, oppure iniziate a partire dal 24.09.2015, mentre per le condotte illecite iniziate e cessate entro la predetta data si applica l'apparato sanzionatorio precedentemente vigente.
Per accertato ricorso al lavoro irregolare iniziato e concluso entro il 24.09.2015
Per accertato ricorso al lavoro irregolare iniziato prima del 24.09.2015 e continuate oltre tale data oppure iniziato a partire dal 24.09.2015:
sanzione amministrativa da € 1.500 a € 9.000 per ogni lavoratore irregolare, per impiego fino a 30 giorni di effettivo lavoro; sanzione amministrativa da € 3.000 a € 18.000 per ogni lavoratore irregolare, per impiego da 31 e fino a 60 giorni di effettivo lavoro; sanzione amministrativa da € 6.000 a € 36.000 per ogni lavoratore irregolare, per impiego oltre 60 giorni di effettivo lavoroSi evidenzia che qualora il ricorso al lavoro irregolare sia effettuato nei riguardi di lavoratori stranieri con valido documento di soggiorno, le nuove sanzioni dovranno essere maggiorati del 20%.
Per regolarizzare le violazioni accertate in sede di ispezione viene reintrodotta la diffida
Per adempiere la diffida si deve entro 120 giorni dalla notifica del verbale unico a cura degli organi ispettivi:
Preclusione all'esonero contributivo triennale
Molto rilevante sottolineare che il Ministero del Lavoro nella Circolare n.26/2015 da una preclusione, in relazione ai contratti di lavoro creati per regolarizzare lavoratori precedentemente impiegati in nero, della possibilità, per i datori di lavoro, di accedere ad eventuali connesse agevolazioni in particolare all'esonero contributivo triennale.
Provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale
Essa può essere stabilita se si verificano i seguenti requisiti:
Al fine della revoca del provvedimento si applicano le seguenti nuove misure:
euro 2.000 per le sospensioni conseguenti all'impiego di lavoratori in nero; euro 3.200 per le ipotesi di sospensione per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza.E' comunque stabilita la possibilità, per il datore di lavoro, di chiedere la revoca del provvedimento se:
il datore di lavoro provvede a versare immediatamente il 25% della somma aggiuntiva dovuta, rispettivamente euro 500 ed euro 800; e provvederà a pagare l'importo residuo, maggiorato del 5%, entro i 6 mesi successivi alla presentazione dell'istanza di revoca, rispettivamente euro 1.575 ed euro 2.520.LIBRO UNICO DEL LAVORO
Le nuove sanzioni si applicano esclusivamente agli illeciti commessi dal 24.09.2015.
L'omessa o infedele registrazione dei dati, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 ad euro 1.500.
La sanzione è aumentata nei seguenti termini:
Prospetti paga
Le sanzioni riguardanti la non effettuata consegna, la ritardata consegna del prospetto paga /LUL al lavoratore oppure omissioni o inesattezze di registrazione sul prospetto paga sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 ad euro 900.
La sanzione viene aumentata in base al numero dei lavoratori coinvolti o al periodo interessato, in particolare:
ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILARE
In caso di mancata corresponsione degli assegni familiari, è stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000.
La sanzione è aumentata in funzione del numero dei lavoratori coinvolti e del periodo di riferimento nella modalità seguente:
(Fonti: Ministero del Lavoro, Circolare n. 26 del 12 ottobre 2015, D.Lgs n. 151/2015)
Dott.ssa Cristina Orlando