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Lunedì 12 dicembre 2011

SEPARAZIONE CONSENSUALE

a cura di: Studio Solignani


La separazione consensuale è quella cui si dà luogo quando entrambi i coniugi concordano sulle condizioni di separazione.
Nella pratica, questo accordo può aversi tanto inizialmente, quanto raggiungersi dopo diversi incontri, tentativi di mediazione, anche tramite l'intervento di operatori, e spesso anche a seguito del ricorso da parte del coniuge più determinato alla separazione giudiziale. La "giudiziale", infatti, può sempre essere trasformata in consensuale. La difficoltà della separazione dipende sempre dalla situazione dei coniugi con riguardo alla presenza o meno di figli e di un patrimonio da dividere, nonchè, naturalmente, dall'entità e magari eterogeneità dello stesso. I coniugi che si separano possono prendere un avvocato unico, che dovrà a questo punto curare gli interessi di entrambi e parlare ad entrambi nello stesso modo, oppure uno ciascuno.

Consigli
Salvo i casi di coppie senza figli e che rinunciano reciprocamente al mantenimento, nel qual caso la separazione è molto più leggera, in sede di separazione vengono presi accordi destinati a valere, nel caso ci siano figli piccoli, anche per ulteriori 15 o 25 anni, considerata la durata molto elevate dei cicli di studi e acquisizione di qualificazione professionale nel nostro paese. E' quindi indispensabile valutare per bene ogni aspetto, senza eccessiva faciloneria da un lato ("tanto su queste cose ci metteremo sempre d'accordo") nè eccessiva pignoleria dall'altro, dal momento che non si può poi regolare tutto e un minimo di collaborazione tra gli ex coniugi rimane indispensabile.

Documenti occorrenti

certificato cumulativo di residenza e stato di famiglia del marito certificato cumulativo di residenza e stato di famiglia della moglie estratto dell'atto di matrimonio solo in caso di adozione di uno o più figli: provvedimento di adozione preferibilmente: copia delle carte di circolazione dei veicoli (auto, moto, roulotte, etc.) dei coniugi

I primi due certificati vanno richiesti all'ufficio anagrafe del Comune in cui i coniugi hanno la residenza, il terzo (estratto dell'atto di matrimonio) al Comune, sempre ufficio anagrafe, dove è stato celebrato il matrimonio.

Costi
E' oggi necessario, anche per la separazione consensuale, rivolgersi ad un avvocato. Il costo effettivo, poi, dipende dalla situazione da gestire. Nel caso di coppie senza figli, senza patrimonio da dividere e senza questione di mantenimento che si presentano allo studio già d'accordo su tutte le condizioni, il costo può essere minimo. Negli altri casi, essendo necessario impiegare del lavoro per raggiungere gli accordi, il costo naturalmente lievita. In ogni caso, il sistema tariffario di base migliore è sicuramente il forfettone, basato sull'intera durata del procedimento oppure sulla durata della fase anche stragiudiziale volta a definire gli accordi. Per la separazione consensuale, chi ne ha diritto può usufruire del beneficio del patrocinio a spese dello Stato e possono farlo anche entrambi i coniugi, naturalmente. Le coperture di tutela giudiziaria, invece, solitamente non coprono le separazioni consensuali. Una eccezione è la polizza famigli "full optional" di Arag che la copre, ma con un periodo di carenza di due anni dalla stipula, cioè bisogna aver stipulato l'assicurazione due anni prima dell'instaurazione del procedimento di separazione.
Il procedimento è esente da contributo unificato.

NB per le separazioni più semplici, quelle in cui i coniugi concordano già su tutte le condizioni della loro separazione, abbiamo previsto una tariffa agevolata: consultatela sul nostro tariffario on line alla voce "separazione consensuale con accordo su tutte le condizioni"

Avv. Tiziano Solignani

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