Il concetto è stato recentemente ribadito dalla Commissione tributaria provinciale di Perugia che con sentenza n. 40/01/15 del 10/2/2015 ha precisato, riferendosi alla notifica di una cartella esattoriale, che il rapporto contrattuale tra il destinatario e le Poste inerente il servizio "Seguimi" è irrilevante ai fini del perfezionamento dell'iter di notifica dell'atto tributario, iter disciplinato esclusivamente dal codice di procedura civile e dalla Legge 890/1982. Tuttalpiù il destinatario potrebbe lamentare eventuali inadempienze contrattuali a Poste Italiane (per l'invio, se del caso, della raccomandata con avviso di giacenza), ma tali inadempienze non avrebbero comunque influenza in sede tributaria relativamente al perfezionamento della notifica dell'atto.
Questa sentenza ci offre lo spunto per precisare alcuni aspetti poco conosciuti sul tema "notifica di atti tributari" come cartelle esattoriali, avvisi di accertamento (esecutivi e non), preavvisi di fermo amministrativo, etc.
Questi atti, in termini generali, possono essere notificati da ufficiali giudiziari, messi comunali, ufficiali della riscossione (dipende dall'atto), tramite posta elettronica certificata (solo le cartelle esattoriali) e tramite posta raccomandata a/r (1) al domicilio fiscale del cittadino (casa di abitazione, ufficio, azienda).
L'atto formale che certifica l'avvenuta notifica è la relata di notifica (documento che contiene tutti i dettagli della notifica stessa) completata e in un certo senso "sostituita", nel caso di notifica postale, dall'avviso di ricevimento che costituisce atto "di fede privilegiata" con valore di prova fino a querela di falso (2).
Ma come può avvenire la notifica?
Notificare, giuridicamente parlando, significa portare a conoscenza del cittadino/debitore entrando nella sua "sfera di conoscibilità". Più precisamente, la notifica può avvenire:
In caso di cambio di indirizzo la variazione ha effetto, ai fini delle notifiche, decorsi 30 giorni dalla variazione anagrafica regolarmente fatta in Comune. Se la variazione non viene eseguita le notifiche al vecchio indirizzo ovviamente sono valide a prescindere dal loro esito (nelle mani di terzi o giacenti).
Si fa presente, in ogni caso, che registrandosi al sito Equitalia è possibile controllare il proprio "estratto conto" ovvero gli atti che risultano notificati, i pagamenti, le procedure attivate, etc.
Per quanto riguarda le cartelle esattoriali può essere utile approfondire con la scheda pratica La cartella esattoriale.
(1) art. 60 Dpr 600/73, art. 26 Dpr 602/73, art. 14 Legge 890/1982 e sentenza di Cassazione n.11708/2011
(2) art.2700 cc e sentenze di Cassazione del 2006 (n. 17723), del 2007 (n.13812) e del 19/1/2010 (n.834/835/838).
(3) art.138 cpc
(4) art.139 cpc
(5) art.140 cpc e sentenza Corte Costituzionale n.3/2010
(6) Dpr 600/73 art.60 comma 1 lettera e)
di Rita Sabelli