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Giovedì 10 febbraio 2011

SONO INESISTENTI LE NOTIFICHE EFFETTUATE DA SOGGETTO NON ABILITATO

a cura di: Diritto.it


Sino ad oggi, la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi unicamente su questioni relative alle conseguenze derivanti dalla mancata compilazione della relata di notifica delle cartelle di pagamento.
Mentre non è stato assolutamente sollevato dinnanzi alla stessa il diverso problema della inesistenza della notifica perché effettuata da un soggetto non abilitato dalla legge.

È bene precisare preliminarmente, infatti, che si tratta di due questioni giuridiche totalmente differenti, in quanto la compilazione della relata di notifica è finalizzata all'identificazione del soggetto ricevente, la cui non identificabilità è semplicemente causa di nullità (che peraltro nel nostro ordinamento sono tassativamente previste dall'art. 160 c.p.c.), e quindi in quanto tale sanabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 156 c.p.c, secondo comma.
La questione giuridica riguardante il soggetto abilitato dalla legge, nei casi di notifiche eseguite a mezzo posta, a consegnare all'Agente Postale l'atto da notificare è cosa ben diversa!!!

L'art. 160 c.p.c. già citato, infatti, prescrive la nullità della notificazione tassativamente nei casi di inosservanza delle "disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l'applicazione degli articoli 156 e 157 c.p.c.".
E si evince facilmente come la norma appena riportata non annoveri tra le cause di nullità della notifica l'esecuzione della stessa da parte di soggetto a ciò non abilitato.

Tali premesse sono senza dubbio essenziali per l'esatto inquadramento della problematica, soprattutto alla luce del dettato normativo di cui all'art. 156, primo comma, il quale, infatti, stabilisce che: "non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge".

È utile l'interpretazione di tale norma, non solo dal punto di vista della tassatività delle cause di nullità, ma anche al fine di comprendere la volontà del legislatore di riferire tale disciplina delle nullità, come anche della sanatoria prevista dal secondo comma dello stesso articolo, ai soli atti del processo.

Al contrario, la presente problematica si riferisce esclusivamente alle notifiche per posta degli atti sostanziali (per esempio, cartelle esattoriali, atti della procedura esecutiva ecc.) e non riguarda assolutamente gli atti del processo tributario, (Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 14294 del 20 giugno 2007) per i quali, invece, la notificazione, oltre ad ammettere spesso l'utilizzo di forme semplificate (le cc.dd. notifiche dirette), costituisce condizione di giuridica efficacia e, se viziata da nullità, comporta l'operatività della sanatoria ex art. 156 c.p.c., con effetto retroattivo, per raggiungimento dello scopo o per rinnovazione.

È d'uopo l'affermazione appena fatta poiché la notifica della cartella di pagamento non ha unicamente la finalità di far conoscere l'atto al contribuente, ma essendo la stessa cartella di pagamento un atto unilaterale recettizio la sua notifica ha la funzione di perfezionarne l'esistenza giuridica.

Si capisce pertanto come la sanatoria per il raggiungimento dello scopo prevista dall'art. 156 c.p.c. non possa in questo caso trovare applicazione.

L'art. 26 del D.P.R. 602/1973 stabilisce al primo comma che "La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda".

L'interpretazione letterale dell'art. 26 porta a ritenere che il Legislatore abbia voluto stabilire una garanzia maggiore per le notificazioni di atti sostanziali (e non processuali, lo si sottolinea ancora) che incidono sulla sfera patrimoniale del contribuente, prevedendo che solo i soggetti tassativamente indicati possano validamente effettuarle. All'interno dello stesso primo comma, l'art. 26 cit. disciplina poi le modalità con cui gli stessi soggetti possono notificare gli atti, tra le quali annovera anche l'invio dell'atto per posta. È senz'altro privo di fondamento giuridico inserire all'interno dello stesso comma del medesimo articolo due statuizioni per poi intendere che le stesse siano interpretate ed applicate in senso non uniforme e collegato!!!

Per visualizzare l'intero articolo di Villani Maurizio e Attolini Stefania clicca qui.



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