La Legge n. 142/2001, modificata dalla Legge n. 30/2003, prevede che il socio lavoratore, con la propria adesione, stabilisca con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto che può essere in forma:
subordinata; autonoma; di collaborazione coordinata non occasionale.Il socio lavoratore mette a disposizione della società la propria capacità professionale in relazione alla quantità del lavoro necessaria alla realizzazione degli scopi della cooperativa, anche attraverso l'accettazione delle clausole previste dal Regolamento interno.
L'attribuzione al socio lavoratore dei diritti e delle libertà negoziali che derivano dal rapporto di lavoro comporta il riconoscimento alla cooperativa del ruolo di datore di lavoro e, contemporaneamente, garantisce le tutele minime poste a presidio del socio.
L'articolo 6, comma 1 lett. d) della L. 142/01 conferisce all'assemblea la facoltà di deliberare un piano di crisi aziendale, mirato alla salvaguardia dei livelli occupazionali, con il quale ridurre temporaneamente i trattamenti economici integrativi 3 nonché vietare la distribuzione degli eventuali utili per l'intera durata del piano di crisi.
Con precedenti note ed interpelli 3 il Ministero del Lavoro ha evidenziato il carattere di eccezionalità della deliberazione di stato di crisi onde evitare abusi che danneggino i soci lavoratori. La legge n. 30/2003, per contro, ha eliminato la previsione che impediva al regolamento interno di introdurre disposizioni derogatorie in pejus rispetto alle clausole previste dai contratti collettivi, restando inderogabile in senso peggiorativo la disciplina contrattuale sul trattamento economico complessivo ex art. 3, comma 1.
Il Regolamento interno può modificare soltanto gli aspetti normativi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore e introdurre ulteriori istituti normativi che non risultano disciplinati dal contratto stesso, garantendo il rispetto della trasparenza e della parità di trattamento nei confronti dei soci 4 ; più specificamente in caso di riduzione dell'attività lavorativa per cause forza maggiore o in ipotesi di crisi determinate da difficoltà temporanee della cooperativa, il regolamento potrebbe prevedere l'istituto della sospensione del rapporto di lavoro e, conseguentemente, delle obbligazioni contrattuali reciproche, evitando in tal modo il rischio di licenziamenti.
E' parere del Ministero che le cause legittimanti la sospensione temporanea dell'attività (per le quali non si sia fatto ricorso agli ammortizzatori sociali) "siano specificamente individuate dal regolamento interno e di volta in volta deliberate dal consiglio di amministrazione della cooperativa e comunque da chi abbia titolo secondo statuto"; il Ministero ha altresì sottolineato che "nell'ambito del regolamento interno siano declinate inequivoche condizioni che consentano, nel periodo di sospensione concordata delle reciproche prestazioni, un equilibrato utilizzo di tutta la forza lavoro della cooperativa, mediante specifica individuazione di criteri oggettivi di turnazione/rotazione del personale".
Note:
1 Direzione generale per l'attività ispettiva
2 Art. 3, comma 2, lett. b)
3 Nota n. 37/2598 del 14/2/2012 e Interpello n. 7/2009
4 Sentenza Cassazione n. 22816/2009