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Martedì 10 gennaio 2012

SPETTACOLO, SIAE, ENPALS: COSA CAMBIA DAL 1 GENNAIO

a cura di: Studio Chiomento


La Manovra Monti (art. 21 della legge n. 214/2011) ha soppresso, a decorrere 1° gennaio 2012, l'ENPALS, le cui funzioni saranno trasferite all'INPS. Scade contemporaneamente la convenzione che lo stesso Ente aveva stipulato con la SIAE che metteva a disposizione la propria rete di sportelli sul territorio nazionale per l'assistenza e lo svolgimento degli adempimenti di legge nei confronti dell'ENPALS stesso.
L'INPS, con messaggio n. 24707 del 30.12.2011, ha disposto che dal 1.1.2012 le sue strutture ricevano la documentazione, in formato cartaceo, riguardante i seguenti adempimenti:

immatricolazioni imprese; immatricolazioni attività; variazioni dati imprese; variazioni dati attività; immatricolazioni e variazioni dati anagrafici lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico; immatricolazioni lavoratori autonomi esercenti attività musicali; acquisizione delle richieste dei certificati di agibilità, anche senza obblighi contributivi, e rilascio degli stessi; immatricolazioni lavoratori stranieri in esenzione contributiva privi di codice fiscale e con obbligo di certificato di agibilità; ricezione, verifica ed acquisizione delle denunce contributive mensili unificate relative agli obblighi contributivi correnti; acquisizione richieste di attestazione di regolarità contributiva e controllo.

Allo scopo di agevolare la continuità della fruizione dei servizi da parte delle imprese e degli assicurati, i principali adempimenti informativi da parte degli utenti, nonché i procedimenti amministrativi dell'Ente maggiormente ricorrenti saranno ancora gestiti attraverso il supporto di apposite procedure telematiche accessibili attraverso il sito internet istituzionale www.enpals.it.

A seguito della previsione contenuta nell'art. 22 della Legge di stabilità 2012 sull'abrogazione dell'art. 11 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947, contenente le norme riguardanti il libretto personale rilasciato dall'Enpals ai suoi iscritti, l'Ente rammenta che dal 1° gennaio 2012 tutti gli adempimenti relativi al libretto personale del lavoratore, compreso il rilascio da parte delle competenti sedi territoriali Enpals, non avranno più luogo.
Di conseguenza, dalla stessa data, la sanzione amministrativa prevista dal comma 4 dell'art. 11 del D.L.C.P.S. n. 708/1947 per incompleta o inesatta registrazione dei dati da parte dell'impresa nell'ambito del libretto di lavoro non è più da considerarsi operante. Tale disposizione trova fondamento nella circostanza che, con l'introduzione delle procedure telematiche di trasferimento dei dati, i lavoratori possono agevolmente acquisire informazioni aggiornate relative alla propria posizione assicurativa attraverso l'interrogazione dei dati in possesso dell'Enpals.

L'Enpals raccomanda agli assicurati di verificare periodicamente la propria posizione assicurativa attraverso la consultazione del sito internet dell'Ente, al fine di accertare il regolare adempimento da parte del datore di lavoro/committente degli obblighi informativi a suo carico. I soggetti assicurati sono, nel caso, invitati a segnalare tempestivamente all'Ente ogni eventuale irregolarità riscontrata nel rispetto del termine quinquennale di prescrizione della contribuzione previdenziale.
A seguito della scadenza della convenzione ENPALS/SIAE, le strutture INPS dovranno ricevere le istanze presentate dalle aziende per assolvere gli obblighi per la corretta contribuzione alle gestioni pensionistiche ENPALS.

Rag. Donatella Chiomento

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