E infine, in conformità al comma 3 dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 179/2012, che ha inserito l'articolo 6-bis al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è stato istituito presso il Ministero per lo Sviluppo Economico l'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (https://www.inipec.gov.it/ ), al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalità telematica.
Tale elenco, in sostanza, raccoglie tutti gli indirizzi di posta certificata delle imprese e dei professionisti presenti sul territorio italiano ed è liberamente accessibile, senza necessità di autenticazione, anche da parte delle pubbliche amministrazioni.
Con la Risoluzione n. 88/E l'Agenzia Entrate accoglie le istante motivate delle Associazioni di categoria ed afferma che "in un'ottica di semplificazione degli adempimenti prodromici alla comunicazione delle informazioni sulle operazioni intercorse con l'estero, sui rapporti ad esse collegate e sull'identità dei relativi titolari, è ragionevole ritenere che l'aggiornamento del registro degli indirizzi elettronici di cui al punto 7 del provvedimento del 22 dicembre 2005 possa essere effettuato dall'Agenzia delle entrate, acquisendo direttamente l'indirizzo PEC dal pubblico elenco denominato INI-PEC".
Ne deriva che i soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che hanno già effettuato la comunicazione dell'indirizzo PEC seguendo una delle modalità sopra descritte, non sono tenuti all'adempimento di cui al punto 6 del provvedimento dell'8 agosto 2014.