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Lunedì 23 aprile 2012

STRETTA SUL LAVORO OCCASIONALE

a cura di: Studio Dott.ssa Giorgia Signaroldi


La nuova riforma del lavoro, come delineata dal disegno normativo presentato dal consiglio dei Ministri il 23 marzo 2012, mira a creare un'occupazione di qualità, contrastando gli abusi che talvolta possono essere generati dalla flessibilità (la "stretta" sul lavoro occasionale trova la sua giustificazione in questo).
Il lavoro occasionale accessorio, così come previsto dal D. Lgs. 276/2003, è un'attività lavorativa di natura meramente occasionale che non dà luogo, con riferimento a ciascun committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare. E', in sé, una fattispecie atipica, perché non prevede la stipula di un contratto scritto e, a seconda della tipologia di lavoro per cui si utilizza, può essere considerato come lavoro a tratti autonomo o a tratti subordinato.
Il limite economico sopraccitato si riferisce, come già menzionato, a ciascun committente in ragione dell'anno solare; l'art. 11 della riforma invece parla di 5.000 € netti con riferimento alla totalità dei committenti; committenti dai quali vengono peraltro esclusi, dal disegno di legge, gli imprenditori commerciali ed i professionisti.
Nell'ambito quindi dei settori ammessi, le attività per le quali è possibile il ricorso al lavoro occasionale accessorio sono:

lavori domestici lavori di giardinaggio e pulizia insegnamento privato supplementare manifestazione sportive e fieristiche attività agricole consegna porta  a porta attività nell'ambito dell'impresa familiare lavoro nei maneggi.

Al di fuori invece delle sopraelencate specifiche attività, il lavoro occasionale accessorio è ammesso se i prestatori di lavoro rientrano in una delle seguenti categorie:

giovani al di sotto dei 25 anni regolarmente iscritti ad un ciclo di studi (nei periodi privi di frequenza scolastica) pensionati percettori di prestazione integrative del reddito (per un massimo di 3000 € netti) lavoratori part-time.

Il regime ad oggi stabilisce una contribuzione alla Gestione separata dell'Inps del 13% del valore nominale di ciascun buono, ma la riforma prevede l'adeguamento futuro alle aliquote previste per gli iscritti alla Gestione Separata Inps (che al momento è pari al 27,72% per i contribuenti non iscritti ad altra forma di previdenza).

Vi è un'ulteriore novità introdotta dalla riforma: è previsto che i compensi percepiti nell'ambito del lavoro accessorio rilevino nel calcolo del reddito necessario per il rinnovo del permesso di soggiorno, quindi è esplicito ed esclusivo il riferimento ai lavoratori extracomunitari. La normativa ad oggi prevede che l'incasso dei voucher sia esente da qualsiasi imposizione fiscale e che non incida sullo stato di disoccupazione di un lavoratore; resta quindi da vedere se, onde evitare profili di incostituzionalità della norma, l'assoggettamento ad imposizione fiscale verrà esteso alla generalità dei prestatori ovvero in quale modo verrà applicato.

Dott.ssa Giorgia Signaroldi

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