Al di fuori invece delle sopraelencate specifiche attività, il lavoro occasionale accessorio è ammesso se i prestatori di lavoro rientrano in una delle seguenti categorie:
giovani al di sotto dei 25 anni regolarmente iscritti ad un ciclo di studi (nei periodi privi di frequenza scolastica) pensionati percettori di prestazione integrative del reddito (per un massimo di 3000 € netti) lavoratori part-time.Il regime ad oggi stabilisce una contribuzione alla Gestione separata dell'Inps del 13% del valore nominale di ciascun buono, ma la riforma prevede l'adeguamento futuro alle aliquote previste per gli iscritti alla Gestione Separata Inps (che al momento è pari al 27,72% per i contribuenti non iscritti ad altra forma di previdenza).
Vi è un'ulteriore novità introdotta dalla riforma: è previsto che i compensi percepiti nell'ambito del lavoro accessorio rilevino nel calcolo del reddito necessario per il rinnovo del permesso di soggiorno, quindi è esplicito ed esclusivo il riferimento ai lavoratori extracomunitari. La normativa ad oggi prevede che l'incasso dei voucher sia esente da qualsiasi imposizione fiscale e che non incida sullo stato di disoccupazione di un lavoratore; resta quindi da vedere se, onde evitare profili di incostituzionalità della norma, l'assoggettamento ad imposizione fiscale verrà esteso alla generalità dei prestatori ovvero in quale modo verrà applicato.
Dott.ssa Giorgia Signaroldi