Lunedì 19 novembre 2012
Studi di settore e continuità delle prestazioni
a cura di: AteneoWeb S.r.l.
Parametri e studi di settore sotto la lente d'ingrandimento.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19223 del 7 novembre 2012, redarguisce l'Agenzia dell'Entrate in ambito procedurale e stabilisce l'impossibilità applicativa dello strumento accertativo qualora il contribuente svolga la propria attività in via occasionale.
Il contenzioso tra le parti in causa era sorto circa un avviso d'accertamento relativo ad una presunta non congruità dei ricavi dichiarati. L'Amministrazione Finanziaria, supponendo l'attività di consulente agronomo in capo all'individuo, aveva proceduto al ricalcolo del reddito sulla base degli standard previsti dall'applicazione dei parametri, in riferimento all'occupazione in esame.
L'Erario, contestando una documentazione insufficiente in sede di giudizio avverso di secondo grado, impugnava quanto deliberato dalla CTR di Toscana, avvalorando la bontà dell'operato tenuto mediante apposito scostamento rilevato tra quanto supposto e quanto enucleato in sede dichiarativa.
La Suprema Corte, rifacendosi alla propria sentenza n.26635 del 2009, ha però rigettato il ricorso dell'Agenzia dell'Entrate, cassando le considerazioni effettuate dal ricorrente sia in campo motivazionale che in tema di configurazione dell'attività.
Analizzando l'iter del contendere, la Cassazione ha sottolineato come il semplice scostamento rilevato in sede accertativa non sia sufficiente a costituire ex lege il sistema di presunzioni.
La procedura di accertamento si instaura infatti a seguito di adeguato contraddittorio con il contribuente, che in tale sede ha la possibilità di fornire le proprie giustificazioni a quanto individuato dall'Agenzia. Sul versante opposto, l'Erario non può limitarsi alla semplice contestazione, ma deve fornire elementi validi e comprovanti che consentano di sconfessare quanto fornito dalla controparte e giustifichino il ricorso agli standard parametrali. L'esito del contraddittorio non è comunque vincolate per il giudice di merito, che sulla base degli elementi a disposizione, può disporre quanto ritenuto corretto, prescindendo dalle motivazioni fornite dalle parti in causa.
Nel caso di specie, le pretese del Fisco sono state ritenute generiche e palesemente funzionali ad identificare un giudizio di parte, rendendo di fatto nulla la procedura. L'eventuale gap probativo riscontrato in capo al contribuente non può gettare le basi necessarie per la rivisitazione del giudizio di secondo grado.
Impossibile poi utilizzare parametri o studi di settore nel caso in cui le prestazioni soggette a ripresa vengano svolte in maniera occasionale. La Corte di Cassazione rileva come un numero assai limitato di consulenze non possa configurare alcun tipo di attività economica continuativa, sottraendo quindi all'utilizzo degli strumenti accertativi i ricavi generati.
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