Mercoledì 4 agosto 2004
Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari
a cura di: Studio Cozzi Dottori Commercialisti Associati
CAMPO DI APPLICAZIONE
Sono state emanate dalla Banca d'Italia le "Istruzioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari"ed un "Provvedimento in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari", dando così attuazione al Titolo IV del Testo Unico Bancario sulla trasparenza delle condizioni contrattuali.
Le Istruzioni della Banca d'Italia forniscono, ai fini della normativa in esame, alcune definizioni, tra le quali si segnalano, in particolare, quelle di:
a) offerta fuori sede: offerta svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze della banca;
b) tecniche di comunicazione a distanza: tecniche di contatto con la clientela,diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e della banca o di un suo incaricato;
c) prodotti complessi: schemi negoziali composti da due o più contratti tra loro collegati che realizzano un'unica operazione economica.
Per quanto riguarda il profilo oggettivo di applicazione della normativa in esame, va segnalato che gli strumenti di pubblicità si applicano, anzitutto, alle operazioni e servizi indicati nell'allegato alla delibera del CICR: depositi, obbligazioni, certificati di deposito e buoni fruttiferi, altri titoli di debito, mutui, aperture di credito, anticipazioni bancarie, crediti di firma, sconti di portafoglio, leasing finanziario, factoring, altri finanziamenti, garanzie ricevute, conti correnti di corrispondenza, incassi e pagamenti, emissione e gestione di mezzi di pagamenti, emissione di moneta elettronica, versamento e prelievo di contante presso sportelli automatici, acquisto e vendita di valuta estera, intermediazione in cambi, custodia e amministrazione di strumenti finanziari, locazione di cassette di sicurezza. Le disposizioni in materia di forma e contenuto minimo dei contratti e di conclusione degli stessi mediante tecniche di comunicazione a distanza, nonché le disposizioni riguardanti le comunicazioni da fornire alla clientela, si applicano a tutte le operazioni e servizi bancari e finanziari (incluso il credito al consumo) offerti dalle banche in Italia, anche se non ricompresi nell'allegato alla delibera CICR. Va precisato che la disciplina in esame non si applica alla prestazione dei servizi di investimento né al servizio di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari in quanto sottoposti alla normativa sulla trasparenza emanata dalla CONSOB.
PUBBLICITA'
La pubblicità delle operazioni e dei servizi offerti e delle relative condizioni contrattuali è assicurata con l'utilizzo dei seguenti strumenti:
1) l'avviso;
2) il foglio informativo;
3) la copia completa del contratto idoneo per la stipula;
4) il documento di sintesi.
Per quanto riguarda l'avviso, le banche devono esporre nei locali aperti al pubblico e mettere a disposizione dei clienti, mediante copia asportabile, un avviso denominato "principali norme di trasparenza" che deve contenere l'indicazione dei diritti e degli strumenti di tutela previsti ai sensi del Titolo VI del Testo Unico. Tale avviso ha lo scopo di richiamare l'attenzione dei clienti sui diritti e gli strumenti di tutela previsti a loro favore. A differenza pre quanto avveniva per l'avviso sintetico, che è stato soppresso, non sono previste misure minime per la copia da esporre nei locali, ma le Istruzioni precisano che "l'avviso ha una veste grafica di facile identificazione e lettura ed è redatto in modo da facilitarne la consultazione e la comprensione de parte dei clienti". In merito ai fogli informativi, gli stessi dovranno essere datati e tempestivamente aggiornati, nonché conservati in copia per cinque anni, devono essere asportabili e vanno messi a disposizione della clientela nei locali aperti al pubblico. Possono essere utilizzate a tale scopo anche apparecchiature tecnologiche, purché ne sia consentita facilità di accesso e possibilità di stampa delle informazioni. La struttura dei fogli informativi, che non saranno più "analitici", viene fortemente innovata.
Essi,infatti, devono contenere:
a) informazioni sulla banca;
b) caratteristiche e rischi tipici dell'operazione o del servizio;
c) condizioni economiche dell'operazione o del servizio;
d) principali clausole contrattuali dell'operazione o del servizio.
Nel caso di operazioni o servizi aventi analoga natura (es: mutui a tasso fisso o variabile, conti correnti con diverse condizioni) i fogli devono essere redatti secondo modalità (ad esempio l'adozione di una medesima struttura per l'indicazione delle componenti di costo) che favoriscano la comparazione delle condizioni contrattuali da parte del cliente. Nel caso di "prodotti complessi" deve essere predisposto un unico foglio informativo relativo a tutte le componenti del prodotto, e devono essere riportati tutti i costi che il cliente deve sostenere, a qualsiasi titolo, in relazione al prodotto stesso. L'acquisto di tali prodotti da parte di consumatori, così come la sottoscrizione di titoli strutturati emessi dalla Banca, deve essere preceduto dalla consegna del foglio informativo e la banca deve acquisire attestazione dell'avvenuta consegna su una copia del foglio informativo da conservare agli atti.
CONTRATTI
Le disposizioni in materia confermano l'impianto delle precedenti Istruzioni sotto il profilo della forma e del contenuto del contratto. I contratti devono essere, fatta eccezione per alcune ipotesi, redatti per iscritto a pena di nullità, che può essere fatta valere solo dal cliente. Una copia del contratto, comprensiva delle condizioni generali, deve essere consegnata al cliente, e di ciò deve essere ritirata attestazione mediante apposita sottoscrizione del cliente sulla copia conservata dalla banca. La forma scritta non è obbligatoria per: a) l'emissione di moneta elettronica attraverso carte di pagamento prepagate anonime non ricaricabili (c.d. usa e getta); b) operazioni e servizi prestati in via occasionale, quali ad esempio ordini di pagamento a favore di terzi, acquisto e vendita di valuta estera, emissione di assegni circolari, purché il valore complessivo della transazione non ecceda 5.000 euro. Pertanto diventa necessaria la forma scritta ogni qual volta l'ammontare di operazioni o servizi occasionali ecceda i 5.000 euro. Nel caso in cui il contratto contenga clausole di indicizzazione deve essere indicato il valore del parametro al momento della conclusione del contratto. Qualora alcuni degli elementi che concorrono alla determinazione del costo complessivo dell'operazione dipendano dalla quotazione di titoli o dall'andamento di valute ad una data futura, ovvero non siano comunque individuabili al momento della redazione del contratto scritto, nello stesso devono essere in ogni caso indicati gli elementi per la determinazione delle suddette componenti di costo. I contratti devono indicare la periodicità di capitalizzazione e, nei casi in cui sia prevista una capitalizzazione infrannuale, il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto. I contratti relativi a operazioni di credito fondiario devono riportare, anche in allegato, uno o più esempi di applicazione della formula di calcolo del compenso onnicomprensivo da corrispondere in caso di estinzione anticipata, secondo le disposizioni dettate dal CICR con delibera del 9 febbraio 2000, ed i contratti devono prevedere, inoltre, che nessun altro onere può essere addebitato.
(Articolo a cura della Dott.ssa Ornella Faraldo)
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