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Venerdì 30 luglio 2004

Tregua fiscale: dal 1° agosto parte la sospensione dei termini feriali

a cura di: AteneoWeb S.r.l.


Pausa estiva anche per il fisco. Per 45 giorni tutte le scadenze processuali si interrompono
Articolo di Gianfranco Antico e Valeria Fusconi pubblicato in Fisco Oggi - Rivista telematica dell'Agenzia delle Entrate il 30 07 2004 - Edizione delle 14:00 Anche il fisco, d'estate, si concede una pausa: le 'ferie' sono previste dall'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, che, per ius receptum, si applica anche al rito tributario, disponendo che "il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno e riprende a decorrere alla fine del periodo di sospensione". Pertanto, durante questi 45 giorni, tutte le scadenze processuali si interrompono e, nel caso in cui la decorrenza del termine abbia avuto inizio prima del 1° agosto, il tempo assegnato dal legislatore per il compimento dell'adempimento (presentazione del ricorso, deposito di atti, eccetera) riprenderà a scorrere alla fine del periodo di sospensione, con ciò determinandosi una pausa durante la quale non maturano né decadenza, né prescrizione. Vediamo in dettaglio come si articola l'istituto della sospensione e, soprattutto, quali atti e/o adempimenti sono interessati dalla disciplina. Il contenzioso tributario Il periodo di sospensione vale, innanzitutto, per le liti tributarie. Pertanto, sono soggetti alla sospensione tutti gli atti dettagliatamente indicati all'articolo 19 del Dlgs n. 546/1992, che identifica gli atti impugnabili nonché l'oggetto del ricorso e precisamente: avvisi di accertamento, di rettifica o di liquidazione del tributo; provvedimento di irrogazione di sanzioni e atto di contestazione; ruolo, cartella di pagamento e avviso di mora; provvedimento di diniego di agevolazioni o di rigetto di domande di definizione agevolata; rifiuto - espresso o tacito - di restituzione di tributi; ogni altro atto impugnabile davanti ai giudici tributari. La sospensione trova, quindi, applicazione per tutti gli adempimenti processuali cui sono tenuti sia il ricorrente (contribuente) che la parte resistente (uffici finanziari, ente locale, concessionario per la riscossione) e precisamente: - proposizione del ricorso introduttivo - costituzione in giudizio del ricorrente - deposito di documenti e di memorie illustrative - proposizione dell'atto di appello - proposizione del ricorso per cassazione - riassunzione della causa rinviata dalla Corte di cassazione alla commissione tributaria di merito eventuali adempimenti conseguenti ad avvenimenti che possono causare l'interruzione o sospensione del processo, secondo quanto previsto dagli articoli 39 e 40 del Dlgs n. 546/1992. Per esplicita previsione contenuta nell'articolo 3 della legge n. 742/1996, la sospensione non si applica ai procedimenti cautelari, vista la natura particolarmente delicata di tali controversie, per le quali assume particolare rilevanza la celerità di trattazione. Nell'ambito del processo tributario tale esclusione ha ovvie conseguenze sul piano organizzativo delle commissioni tributarie, nelle quali almeno una sezione, nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali, assicurerà lo svolgimento delle udienze sulle domande relative alla concessione di ipoteca o l'autorizzazione al sequestro conservativo, a garanzia del credito fiscale emergente in base al processo verbale di constatazione, all'atto di contestazione delle violazioni o al provvedimento di irrogazione della sanzione. L'accertamento con adesione Per dar modo all'ufficio e al contribuente di valutare con la dovuta attenzione il contenuto dell'atto di accertamento cui l'istanza di adesione si riferisce, il legislatore delegato ha previsto una sospensione di 90 giorni dei termini per ricorrere, decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza da parte del contribuente. Più precisamente, la relazione governativa al Dlgs n. 218/1997 chiarisce che se la definizione non si formalizza nel lasso di tempo intercorrente fra la notifica dell'accertamento e il termine di scadenza per la relativa impugnazione, la proposizione di quest'ultima comporta rinuncia all'istanza di accertamento con adesione. Le istruzioni ministeriali contenute nella circolare n. 235/E/1997 precisano che "per i termini di impugnazione si deve ovviamente considerare anche la sospensione feriale, dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno, prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742". Cosicché, in caso di presentazione dell'istanza, 20 giorni dopo la notifica dell'atto di accertamento e/o rettifica comincerà la sospensione dei 90 giorni, al termine della quale - in caso di esito negativo del contraddittorio - riprenderanno a trascorrere i normali termini a difesa, che consentiranno al contribuente di presentare il ricorso alla commissione tributaria provinciale nei successivi 40 giorni. Un'ulteriore precisazione in tal senso è stata offerta con la risoluzione n. 159/E dell'11 novembre 1999, ribadendo che il periodo di sospensione di 90 giorni, di cui all'articolo 6, comma 3, del Dlgs n. 218/1997, rientra - per logica connessione con i termini processuali - nell'ambito applicativo dell'articolo 1, secondo periodo, della richiamata legge n. 742/1969, dal momento che i due periodi di sospensione in argomento assolvono a diverse finalità: quello feriale è collegato al periodo in cui ricadono i termini processuali, mentre quello dei 90 giorni è connesso, invece, a un proficuo esercizio del contraddittorio in sede di concordato. Pertanto, tali distinti periodi di sospensione non possono che applicarsi cumulativamente, così che il periodo di sospensione feriale è applicabile ogni qual volta il periodo di sospensione di 90 giorni venga a ricadere, come termine iniziale o come termine finale, nell'arco temporale che va dal 1° agosto al 15 settembre, come anche nell'ipotesi in cui il periodo feriale sia ricompreso nel periodo dei 90 giorni. Per completezza, vale la pena di precisare che si tratta di effetti di sospensione automatica, i quali si verificano a prescindere dall'esito del contraddittorio e dell'eventuale perfezionamento o meno dell'adesione, così come confermato dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 65/2001, con la quale è stato precisato che il periodo di sospensione di 90 giorni non costituisce termine di riferimento per la conclusione del procedimento di accertamento con adesione, dato che la sottoscrizione dell'atto può "...validamente intervenire entro il termine ultimo d'impugnazione", comprensivo sia dei 90 concessi dal Dlgs n. 218/1997, sia dei 45 giorni per la sospensione feriale. Pagamento di atti derivanti da attività di contrasto all'evasione Strettamente dipendenti e connessi alla sospensione dei termini processuali sono anche gli istituti della definizione agevolata delle sanzioni e della rinuncia all'impugnazione, rispettivamente disciplinati dall'articolo 17, secondo comma, del Dlgs n. 472/1997 e dall'articolo 15 del Dlgs n. 218/1997: entrambe le norme, infatti, riconnettono gli effetti premiali ivi contenuti alla circostanza che il pagamento intervenga "entro i termini di proposizione del ricorso". Pertanto, la sospensione dei termini processuali e il conseguente 'slittamento' dell'eventuale proposizione del gravame, consente al contribuente di disporre di ulteriori 45 giorni per effettuare i pagamenti utili alla definizione della controversia. Vale la pena di rammentare che la definizione agevolata (articolo 17 del Dlgs n. 472/1997) è riferita esclusivamente alle sanzioni e non comporta acquiescenza rispetto al tributo, mentre la rinuncia all'impugnazione (articolo 15 del Dlgs n. 218/1997) comporta - oltre la riduzione a un quarto delle sanzioni - la definitività del provvedimento di accertamento e gli ulteriori effetti previsti dall'articolo 2, commi 3, 4 e 5 dello stesso decreto. Sempre in tema di definizione agevolata delle sanzioni, la sospensione dei termini feriali si applica anche al procedimento di irrogazione delle sanzioni, disciplinato dall'articolo 16 del Dlgs n. 472/1997 (come modificato dall'articolo 2 del Dlgs n. 99/2000), che consente al trasgressore e agli obbligati in solido di definire la controversia con il pagamento di un importo pari a un quarto della sanzione indicata, qualora tale pagamento intervenga "entro il termine di proposizione del ricorso"; tale definizione agevolata impedisce, altresì, l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

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