Piu' precisamente l'eliminazione del limite temporale entro cui ci si puo' regolarizzare riguarda tutti i tributi di competenza dell'Agenzia delle entrate (imposte sui redditi, iva, imposta di registro etc.) i cui mancati o insufficienti pagamenti possono essere regolarizzati sempre, anche dopo due anni dalla scadenza ed anche se e' gia' iniziata un'attivita' di ispezione tributaria (a meno che non sia gia' stato notificato un atto di liquidazione o accertamento anche a seguito di controlli automatici o formali art.36-bis e 36 ter Dpr 600/73).
Per questi tributi dal 1/1/2015 si aggiungono infatti ai classici termini di regolarizzazione (30 giorni con sanzione ridotta ad 1/10 oppure un anno con sanzione ridotta ad 1/8) anche la possibilita' di regolarizzarsi entro due anni (sanzione ridotta ad 1/7) oppure oltre (sanzione ridotta ad 1/6).
Anche nel caso in cui un'eventuale visita fiscale si concluda con la consegna di un processo verbale di constatazione (PVC) il contribuente potra' "chiudere la partita" pagando una sanzione ridotta ad 1/5 del minimo, con eccezione delle violazioni agli obblighi strumentali iva (scontrini fiscali, ricevute fiscali, documenti di trasporto, installazione misuratori fiscali). In pratica il ravvedimento puo' sostituire la classica "adesione al processo verbale di constatazione" , ancora fruibile per tutto il 2015, che consente allo stesso modo il pagamento di sanzioni ridotte, c'e' da dirlo, piu' favorevoli (1/6, vedi nota 2).
Negli altri casi, ovvero per tributi non di competenza dell'Agenzia delle entrate (tributi locali, bollo auto, etc.) la regolarizzazione continua a potersi fare entro massimo un anno ma viene introdotto, oltre a quello di 30 giorni dalla scadenza, un ulteriore termine di 90 giorni con pagamento di sanzione ridotta ad 1/9. Questo nuovo termine intermedio e' applicabile anche ai tributi dell'Agenzia delle entrate gia' detti.
Le nuove disposizioni specificano anche che la regolarizzazione (pagamento sanzione ridotta e interessi) non impedisce l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' di controllo e accertamento che l'Amministrazione potrebbe aver attivato.
Un'ultima precisazione: l'eliminazione del limite temporale non vale in caso di omessa presentazione delle dichiarazioni obbligatorie, che rimane regolarizzabile entro tre mesi.
Si ricorda anche che il ravvedimento operoso prevede, oltre al pagamento delle sanzioni ridotte, il pagamento degli interessi legali calcolati giorno per giorno dalla scadenza mancata fino al giorno di regolarizzazione. Il tasso di interesse legale vigente dal 1/1/2015 e' lo 0,50%.
Per approfondimenti si puo' consultare la scheda pratica
Regolarizzare inadempimenti su imposte e tributi: il ravvedimento operoso
(1) Legge 190/2014 art.1 comma 637 che modifica l'art.13 Dlgs 472/1997
(2) Informazioni sull'"adesione al processo verbale di constatazione".
di Rita Sabelli