Possono utilizzare il modello 730 i pensionati, i lavoratori dipendenti e i soggetti che percepiscono indennita' sostitutive di reddito di lavoro dipendente (ma anche altri soggetti quali, per esempio, i sacerdoti della chiesa cattolica, i soci di cooperative, ecc.) anche se nel 2015 non hanno piu' un sostituto d'imposta.
Modello 730 precompilato
Da quest'anno l'Agenzia Entrate, a partire dal 15 aprile 2015, mettera' a disposizione dei contribuenti il Modello 730 precompilato.
In particolare il modello 730 precompilato sara' reso disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it per i lavoratori dipendenti e i pensionati che:
La dichiarazione precompilata verra' predisposta anche per i contribuenti, in possesso della Certificazione Unica 2015, che per l'anno 2013 hanno presentato il modello Unico Persone fisiche 2014 pur avendo i requisiti per presentare il modello 730, oppure hanno presentato, oltre al modello 730, anche i quadri RM, RT e RW del Modello Unico Persone fisiche 2014.
La dichiarazione precompilata non verra' invece predisposta:
Per la predisposizione del modello 730 precompilato, l'Agenzia Entrate utilizzera' le seguenti informazioni:
i dati contenuti nella Certificazione Unica, che da quest'anno viene inviata all'Agenzia delle entrate dai sostituti d'imposta (reddito di lavoro dipendente, ritenute Irpef, trattenute di addizionale regionale e comunale, compensi di lavoro autonomo occasionale e dati dei familiari a carico); i dati relativi agli interessi passivi sui mutui, ai premi assicurativi e ai contributi previdenziali, che vengono comunicati all'Agenzia Entrate dai soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali; alcuni dati contenuti nella dichiarazione dei redditi dell'anno precedente (ad esempio gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in piu' rate annuali, come le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, i crediti d'imposta e le eccedenze riportabili); gli altri dati presenti nell'Anagrafe tributaria (ad esempio i versamenti effettuati con il modello F24 e i contributi versati per lavoratori domestici).Il contenuto del modello 730 precompilato potrebbe quindi non essere esaustivo (a titolo di esempio, non saranno comprese le spese mediche sostenute dal contribuente).
I contribuenti, previa autenticazione sul sito internet dell'Agenzia, potranno visualizzare e stampare il modello precompilato, accettare e procedere all'invio o modificare e integrare i dati contenuti nella dichiarazione prima di provvedere alla trasmissione, versare le somme dovute tramite F24, indicare le coordinate bancarie per l'accredito dell'eventuale rimborso, consultare le comunicazioni e le ricevute della dichiarazione presentata e, infine, consultare la lista dei soggetti delegati ai quali e' stato reso disponibile il 730 precompilato.
Sostituti d'imposta, Caf e professionisti abilitati, per poter accedere al 730 precompilato e all'elenco delle informazioni, dovranno preventivamente acquisire specifica delega contenente le seguenti informazioni:
Dopo aver acquisito la delega dal contribuente/cliente dovranno effettuare una specifica richiesta, tramite file o via web.
In questa occasione non approfondiremo ulteriormente il tema della dichiarazione precompilata che, almeno per quest'anno, presenta comunque molti aspetti critici e controversi.
Il modello 730 (precompilato o no) puo' essere utilizzato per dichiarare le seguenti tipologie di reddito (2014):
redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co.); redditi dei terreni e dei fabbricati; redditi di capitale; redditi di lavoro autonomo per i quali non e' richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente); alcuni dei redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all'estero); alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.Anche chi presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori, puo' utilizzare il modello 730 se per questi ricorrono le condizioni descritte.
Anche nel caso in cui non sia obbligato, il contribuente puo' presentare ugualmente la dichiarazione per far valere eventuali oneri sostenuti, detrazioni o deduzioni non attribuite, oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta risultanti da dichiarazioni presentate negli anni precedenti o derivanti da acconti versati per il 2014.
Quando entrambi i coniugi hanno i requisiti per utilizzare il Mod. 730, possono presentarlo in forma congiunta.
Segnaliamo le principali novita' previste per la dichiarazione dei redditi Mod. 730/2015:
il CUD e' stato sostituito dalla Certificazione Unica (CU2015) che i sostituti d'imposta inviano al contribuente entro il 28 febbraio e all'Agenzia delle entrate entro il 7 marzo 2015; a partire dal mese di maggio 2014, il datore di lavoro ha riconosciuto in busta paga un credito, denominato "bonus IRPEF" (massimo 80 euro mensili), ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 26.000 euro. L'ammontare del credito verra' ricalcolato tenendo conto di tutti i redditi presenti nel modello 730. Se il rapporto di lavoro si e' concluso prima del mese di maggio 2014, oppure se il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d'imposta, l'eventuale credito spettante verra' riconosciuto direttamente con il modello 730; da quest'anno, l'indicazione delle somme percepite per incremento della produttivita' e' obbligatoria in quanto tale informazione consente la corretta determinazione del bonus IRPEF; da quest'anno e' prevista una scheda unica per effettuare le scelte dell'otto, cinque e due per mille dell'Irpef. Se la dichiarazione e' presentata in forma congiunta le schede con le scelte sono inserite dai coniugi in due distinte buste; nel caso di opzione per la cedolare secca, e' ridotta dal 15% al 10% l'aliquota agevolata prevista per i contratti di locazione a canone concordato nei comuni ad alta densita' abitativa. L'aliquota agevolata si applica anche ai contratti di locazione a canone concordato stipulati nei comuni per i quali e' stato deliberato, nei 5 anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (28 maggio 2014), lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi; l'opzione per la cedolare secca puo' essere esercitata anche per le unita' immobiliari abitative locate nei confronti delle cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro, purche' sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei comuni con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione; e' riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo pari al 20% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 300.000 euro da ripartire in 8 quote annuali, per l'acquisto o la costruzione di immobili abitativi da destinare, entro 6 mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per una durata complessiva non inferiore a 8 anni; agli inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale spetta una detrazione pari a 900 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro, e a 450 euro, se il reddito complessivo non supera 30.987,41 euro; ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di eta' inferiore ai 35 anni, spetta una detrazione pari al 19% delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli, entro il limite di 80 euro per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di 1.200 euro annui; e' riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate a sostegno della cultura - c.d. "Art-Bonus" (da ripartire in tre quote annuali di pari importo); per i premi assicurativi sono previsti due limiti di detraibilita': quelli aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidita' permanente non inferiore al 5% sono detraibili per un importo non superiore a 530 euro; quelli aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana sono detraibili per un importo non superiore a euro 1.291,14, al netto dei premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidita' permanente; salgono dal 24% al 26% le detrazioni relative alle erogazioni liberali a favore delle Onlus e alle erogazioni liberali a favore dei partiti politici. Le erogazioni a favore dei partiti politici sono detraibili per importi compresi tra 30 e 30.000 euro; sono prorogate (e quindi si applicano nel 2014): la detrazione del 50% per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio; la detrazione del 50% per le spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro; la detrazione del 65% per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici; la detrazione del 65% per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosita'; nel prospetto dei familiari a carico e' necessario indicare il codice fiscale anche per i figli a carico residenti all'estero; non sono piu' compresi tra gli oneri deducibili i contributi sanitari obbligatori per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale versati con il premio di assicurazione di responsabilita' civile per i veicoli; non va piu' comunicato l'importo dell'IMU dovuta per ciascun fabbricato.Dallo scorso anno e' previsto un controllo preventivo volto a contrastare l'erogazione di indebiti rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da parte dei sostituti d'imposta. L'Agenzia delle Entrate, entro 6 mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione telematica della dichiarazione (e quindi entro 6 mesi dal 7 luglio), effettuera' specifici controlli preventivi, anche documentali, in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro; il rimborso che risultera' spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo verra' successivamente erogato dalla stessa Agenzia delle Entrate e non piu' dal sostituto di imposta. I controlli preventivi non vengono effettuati se e' stato presentato il 730 precompilato, senza modifiche, direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d'imposta.