Il fornitore che riceve la dichiarazione d'intento e la relativa ricevuta di invio telematico deve effettuare il riscontro telematico dell'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento accedendo al sito dell'Agenzia Entrate.
Ricordiamo che fino all'11 febbraio 2015, gli operatori possono consegnare o inviare la dichiarazione d'intento al proprio cedente o prestatore, secondo le vecchie modalita'. In questo caso, il fornitore non dovra' verificare l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate.
Tuttavia, per le dichiarazioni d'intento che esplicano effetti anche per operazioni poste in essere successivamente all'11 febbraio 2015, vige l'obbligo, a partire dal 12 febbraio 2015, di trasmettere le dichiarazioni in via telematica e di riscontrare l'avvenuta presentazione della dichiarazione all'Agenzia delle Entrate.