Non è previsto alcun esonero per le procedure concorsuali, e quindi anche i curatori fallimentari devono calcolare e versare l'acconto IVA per le imprese fallite.
L'eventuale versamento dovrà essere effettuato per via telematica (direttamente o tramite intermediario abilitato) con modello F24, codice 6013 per i contribuenti mensili e 6035 per i trimestrali.
Sul versamento dell'acconto da parte dei contribuenti con liquidazione trimestrale ("per opzione") non è dovuta la maggiorazione per interessi dell'1%.
L'acconto pagato verrà successivamente scomputato dall'ammontare dell'IVA dovuta per il mese di dicembre 2015 (nel caso dei contribuenti mensili) ovvero per il quarto trimestre 2015 (nel caso dei contribuenti trimestrali).
E' ammesso il pagamento mediante compensazione con altre imposte e contributi, ma nel rispetto delle condizioni previste dall'attuale normativa.
Come di consueto, anche quest'anno l'importo da versare (eventualmente) può essere determinato utilizzando tre differenti modalità di calcolo:
storico: 88% del versamento relativo all'ultime mese o trimestre dell'anno precedente (nel calcolo bisogna tenere conto dell'acconto versato lo scorso anno). Se nell'anno 2015 il contribuente ha variato la frequenza delle liquidazioni periodiche rispetto al 2014, occorre rendere omogenee le basi di raffronto: il contribuente mensile nel 2014 diventato trimestrale nel 2015 otterrà il dato per il raffronto sommando i risultati delle liquidazioni degli ultimi tre mesi del 2014; il contribuente trimestrale nel 2014 diventato mensile nel 2015 otterrà il dato per il raffronto dividendo per tre il saldo della dichiarazione annuale 2014 (al lordo di quanto versato a titolo di acconto per lo stesso anno). analitico: 100% dell'imposta risultante a debito dalla liquidazione straordinaria alla data del 20 dicembre 2015. La liquidazione, che deve essere trascritta sul registro IVA, dovrà considerare: le operazioni annotate nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali) le operazioni effettuate, ma non ancora registrate o fatturate, dal 1° novembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o fino al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali) le operazioni annotate nel registro delle fatture degli acquisti dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali). previsionale: 88% dell'IVA che si prevede di dover versare per l'ultima liquidazione periodica dell'anno in corso.Ricordiamo che, in caso di errore nella stima/previsione, con conseguente versamento inferiore a quanto effettivamente dovuto in sede di liquidazione, sulla somma non versata si applicherà la sanzione del 30% oltre ad interessi.
Quando il contribuente dovesse accorgersi di aver sbagliato la previsione (per difetto), potrà intervenire per correggere l'errore mediante ravvedimento operoso.