Il Ministero del Lavoro interviene opportunamente, con nota del 16/4/2012, in materia di semplificazioni nel rilascio delle autorizzazioni di impianti di videosorveglianza (VS), considerato che al momento l’iter delle stesse è piuttosto lungo e complesso.
Il Ministero rammenta che negli ultimi anni alcune attività economiche sono divenute attività a forte rischio di rapina, cosicché l’utilizzo dell’impianto di VS sia divenuto un fattore deterrente ed uno strumento per assicurare fonti di prova nei giudizi relativi a eventuali condotte penalmente rilevanti; ci sia consentito di aggiungere che i recenti fatti di cronaca hanno ancora maggiormente rivelato l’importanza di poter acquisire immagini rilevate attraverso gli impianti di VS. e ci permettiamo di sottolineare come i tempi di conservazione delle immagini indicati dal Garante nelle 24 ore successive alla rilevazione appaiano del tutto estremamente limitati ed anacronistici.
L’installazione degli impianti si contrappone alle disposizioni dell’art. 4 della Legge 300/1970 (c.d. “Statuto dei Lavoratori”) che dispone “E’ vietato l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori”; la Cass. Penale, sez. III - 28/1/2003 n. 10268, ha indicato che “Commette il reato di cui agli art. 4 comma 2 e 38 L. 20.5.1970 n. 300 il datore di lavoro che senza preventivo accordo con le rappresentanze sindacali abbia installato telecamere che, seppure destinate a evitare furti, renda possibile il controllo a distanza dei dipendenti”.
Per l’installazione del sistema di VS è infatti necessario il preventivo accordo con le rappresentanze sindacali e, in assenza di queste, è necessario richiedere l’autorizzazione alla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL).
Con la nota del 16/4/2012, in sintesi, il Ministero dispone che:
il rilascio dell’autorizzazione da parte delle DTL non necessita di preventivi sopralluoghi
assumono particolare rilevanza i presupposti indicati a fondamento della necessità di installare il sistema di VS
e sottolinea che:
dovrà essere rispettata la normativa di cui al D.lgs. 196/2033 e quella indicata nel Provvedimento del Garante dell’8 aprile 2010
dovrà essere rispettata la normativa in materia a raccolta e conservazione delle immagini
prima della messa in funzione dell’impianto l’azienda dovrà dare apposita informativa scritta al personale dipendente, indicando il posizionamento delle telecamere ed il funzionamento del sistema, dando anche ai clienti informativa con l’affissione di appositi cartelli (che il Garante indica debbano essere leggibili in ogni condizione di illuminazione ambientale)
il posizionamento e l’orientamento delle telecamere dovrà evitare, quando non sia indispensabile, l’eventuale ripresa di dipendenti
le immagini registrate non potranno essere utilizzate per eventuali accertamenti sull’obbligo di diligenza da parte dei lavoratori o per procedimenti disciplinari
in occasione di ciascun accesso alle immagini la ditta dovrà darne tempestiva comunicazione ai lavoratori occupati
i lavoratori potranno verificare periodicamente il corretto utilizzo dell’impianto
Rammentiamo che, pur essendo stato abrogato il Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS), in materia di videosorveglianza è pienamente in vigore il Provvedimento del Garante dell’8 aprile 2010, al quale è obbligatorio attenersi, redigendo l’apposito documento, una sorta di DPS relativo al sistema di VS, nonché gli altri documenti indicati nel medesimo Provvedimento (responsabili, incaricati etc.etc.).
Rag. Valter Franco