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Martedì 5 marzo 2013

Vietata la compensazione orizzontale in presenza di ruoli esattoriali scaduti

a cura di: AteneoWeb S.r.l.


Comma 1 dell'articolo 31 del DL 31 maggio 2010 n. 78 (convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122).
Il comma 1 dell'articolo 31 del DL 31 maggio 2010 n. 78 (convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122) ha introdotto un limite alla compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali prevista dall'articolo 17, comma 1, del d.lgs. n. 241 del 1997 (cd compensazione orizzontale), precludendo al contribuente la possibilità esercitarla:

in presenza di debiti per imposte erariali e relativi accessori iscritti a ruolo, se di importo superiore a 1.500 euro e per i quali sia scaduto il termine di pagamento.

Precisiamo che si configura un obbligo di preventiva estinzione dei debiti iscritti a ruolo e non una "riserva indisponibile" del credito pari all'ammontare di tali debiti. In altri termini, al contribuente titolare di crediti di importo superiore a quello iscritto a ruolo, non è consentito effettuare alcuna compensazione se non assolve, preventivamente, l'intero debito per il quale è scaduto il termine di pagamento, unitamente con i relativi accessori.
La norma fa esplicito riferimento alle "imposte erariali". Riguarda quindi le sole imposte erariali e i relativi accessori (quelle indicate nella sezione erario del modello F24 e quindi ad esempio, IRPEF, IRES, IVA ed altre imposte indirette). Esclude invece i tributi locali e i contributi di qualsiasi natura (ICI/IMU, contributi previdenziali, premi INAIL, diritti camerali, sanzioni da codice della strada, ecc).

Nelle ipotesi in cui sull'iscrizione a ruolo penda contestazione, la decorrenza dei termini decadenziali per la notificazione dell'atto di contestazione decorre dal giorno successivo alla data della definizione della contestazione medesima.

L'indebita compensazione è punita con una sanzione pari al 50% degli importi iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento e non può, comunque, superare il limite del 50% dell'ammontare indebitamente compensato.
La sanzione per indebita compensazione non può essere applicata finché sulla iscrizione a ruolo penda contestazione in sede giurisdizionale o amministrativa. In tal caso i termini per applicare la sanzione decorrono dal giorno successivo alla definizione della contestazione.

Il pagamento delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori può essere effettato, anche parzialmente, mediante la compensazione di crediti relativi alle stesse imposte.

Il pagamento deve avvenire con il modello F24 accise - Sezione accise/Monopoli con i codici tributo e le modalità indicate dalla Risoluzione Ministeriale 18/E del 21 febbraio 2011.


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