Articolo 6 comma 2 lettera b del D.lgs. 175 DEL 21/11/2014
b) nell'articolo 22, comma 1, le parole: «due miliardi di lire» sono sostituite dalle seguenti: «tre milioni di euro» e dopo le parole: «provocati dall'attivita' prestata» sono aggiunte le seguenti: «e al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore le somme di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»;
Agenzia delle Entrate -Circolare 31/E del 30.12.2014 - punto 26 - pagina 68
Per quanto riguarda la decorrenza del nuovo massimale, in assenza di una specifica previsione al riguardo, trova applicazione quella del 13 dicembre 2014, data di decorrenza del decreto legislativo.
Articolo 22 del D.M. Finanze 31/5/1999 n. 164
1. I professionisti ed i certificatori stipulano una polizza di assicurazione della responsabilita' civile, con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonche' al numero dei visti di conformita',
delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e, comunque, non inferiore a 3 milioni di euro due miliardi di lire, al fine di garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attivita' prestata.
2. Le imprese di assicurazione danno immediata comunicazione all'Agenzia delle entrate di ogni circostanza che comporti il venir meno della garanzia assicurativa.