Spettano all'acquirente le agevolazione sull'acquisto della prima casa anche quando egli possiede altro alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a sopperire ai bisogni abitativi suoi e della famiglia. L'inidoneità dell'alloggio già posseduto deve essere valutata dal punto di vista soggettivo del compratore in relazione alle esigenze abitative del suo nucleo familiare.
Questo è quanto stabilito dall'ordinanza del 02.07.2020 n. 13531 della Cassazione civile, ribadendo analogo precedente (Cass. n. 2278/16).
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