Con la Risposta n. 345 dell'11 settembre 2020 l'Agenzia delle Entrate ricorda che le agevolazioni "prima casa" rientrano tra quelle che fruiscono della sospensione dei termini amministrativi e processuali prevista dall'Art. 24 del Decreto Legge n. 23/2020 (Decreto Liuqidità) e che, tra i termini oggetto di sospensione, è compreso il termine di 1 anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, deve procedere alla vendita dell'abitazione ancora in suo possesso, purché quest'ultima sia stata a sua volta acquistata usufruendo dei benefici 'prima casa'.
Dunque, il contribuente che abbia acquistato un appartamento con le agevolazioni "prima casa" a maggio 2019, senza riuscire a vendere entro l'anno (maggio 2020) l'altro immobile di sua proprietà, acquistato usufruendo degli stessi benefici, a causa delle restrizioni imposte per fronteggiare l'epidemia da Covid-19, può fruire del periodo di sospensione dei termini previsto dal citato articolo 24 del DL n. 23 del 2020.
Pertanto, il termine per la suddetta alienazione riprenderà a decorrere dal 1° gennaio 2021.