Con la Risposta n. 39 del 10 febbraio 2020 l'Agenzia delle entrate ha chiarito che l'atto di rinuncia ed i conseguenti adempimenti fiscali, non essendo funzionalmente connessi alla risoluzione della crisi coniugale, non possono fruire dell'agevolazione di cui all'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (esenzione da imposte di bollo, registro, ed altre).
L'articolo 19, chiariscono le Entrate, รจ infatti una norma speciale agevolativa di natura oggettiva che investe le convenzioni patrimoniali che hanno origine unicamente nella separazione e nel divorzio, ed opera esclusivamente in relazione alle attribuzioni patrimoniali funzionalmente connesse alla risoluzione della crisi della famiglia, che rappresenta il loro elemento qualificante.