Con la sentenza n. 15 del 4 febbraio 2020 il Consiglio Nazionale Forense ha affermato che, al fine dell'iscrizione nell'Elenco Speciale annesso all'Albo da parte di avvocati di enti pubblici, sono necessari tre requisiti imprescindibili:
deve esistere, nell'ambito strutturale dell'ente pubblico, un ufficio legale che costituisca un'unità organica autonoma; colui che richiede l'iscrizione - in possesso, ovviamente, del titolo abilitativo all'esercizio professionale - faccia parte dell'ufficio legale e sia incaricato di svolgervi tale attività professionale, limitatamente alle cause ed agli affari propri dell'ente; la destinazione del dipendente avvocato a svolgere l'attività professionale presso l'ufficio legale deve realizzarsi mediante il suo stabile inquadramento.A tali principi poi, precisa il CNF, si aggiungono le ulteriori circostanze costituite dalla sostanziale estraneità del richiedente rispetto all'apparato amministrativo-burocratico dell'Ente in posizione di indipendenza e di autonomia, con esclusione di ogni attività di gestione allo scopo di evitare qualsiasi rischio di condizionamento nell'esercizio della sua attività professionale.