Possibile l'utilizzo in compensazione dei bonus gas ed energia prima della conclusione del trimestre di riferimento, a condizione che, nel rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dalle norme, le spese per l'acquisto dell'energia elettrica e del gas naturale consumati, con riferimento alle quali è calcolato il credito d'imposta spettante, siano sostenute, secondo i criteri di cui all'articolo 109 del TUIR, nel suddetto trimestre e il loro sostenimento sia documentato mediante il possesso della/e fattura/e di acquisto.
Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate in una risposta pubblicata lo scorso 11 aprile sul proprio portale.
Le imprese che hanno diritto al bonus gas ed elettricità possono quindi procedere alla compensazione anticipata del credito d'imposta senza aspettare la fine del trimestre a cui la singola agevolazione si riferisce.