Con Provvedimento del 24 marzo 2023 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario per le spese sostenute nel 2022 per l'attività fisica adattata (art. 1, comma 737, Legge n. 234/2021), è pari al 97,5838% dell’importo del credito richiesto.
Il credito d'imposta, in particolare, è previsto in favore delle persone fisiche che, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, hanno sostenuto spese documentate per fruire di attività fisica adattata di cui all’art. 2, comma 1, lettera e), del Dl n. 36/2021.