La Corte di Cassazione, Sez. VI Civile, con l'Ordinanza n. 13729 del 2 maggio 2022, si è espressa in merito alla vicenda di un uomo che, a causa di un incidente subìto mentre percorreva in bicicletta una Strada Provinciale per un avvallamento presente sulla sede stradale, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto a terra, riportando lesioni alla persona e al mezzo.
La Suprema Corte, alla luce delle pronunce che citiamo di seguito, ha rivalorizzato l'obbligo di custodia, ponendo a carico del custode la prova del "fortuito" in termini più rigorosi rispetto al passato.
Cass., 6-3 ord. 23 gennaio 2019 n. 1725 - "il custode comunque deve predisporre quanto necessario per prevenire danni attinenti alla cosa custodita; il caso fortuito, pertanto, sarà integrato dalla condotta del terzo o del danneggiato soltanto se si traduca in una alterazione imprevista e imprevedibile dello stato della cosa"; Cass., 3, ord. 29 gennaio 2019 n. 2345 - "è necessario tenere conto della natura della cosa per cui quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa, quanto di più il possibile pericolo è prevedibile e superabile dal danneggiato con normali cautele, e quindi quanto più è l'efficienza causale della sua condotta imprudente che giunge, eventualmente, a interrompere il nesso causale tra la cosa e il danno ovvero a espungere la responsabilità del custode"; Cass., 3, ord. 12 maggio 2020 n. 8811 - "la responsabilità ex articolo 2051 c.c. impone al custode, presunto responsabile, di provare l'esistenza del caso fortuito, considerato comunque che i suoi obblighi di vigilanza, controllo e diligenza gli impongono di adottare tutte le misure idonee per prevenire e impedire la produzione di danni a terzi."; Cass., 2, n. 456 del 2021 - "il danneggiato deve limitarsi a provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, spettando al custode la prova cd. liberatoria mediante dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia avente impulso causale autonomo e carattere di assoluta imprevedibilità ed eccezionalità".