Con l’informativa n. 80/2022 il Consiglio Nazionale dei commercialisti comunica che il mancato conseguimento dei 20 crediti formativi professionali (cfp) da parte dei dottori commercialisti e degli esperti contabili relativi all’anno 2021 potrà essere recuperato nel 2022.
Confermata, quindi, la precedente decisione assunta dallo stesso Consiglio nazionale in base alla quale l’assolvimento formativo relativo al triennio 2020-2022 verrà valutato su base triennale.
Eliminato anche l'obbligo, per gli iscritti che abbiano compiuto o compiano i 65 anni nel corso del triennio formativo, di conseguire almeno 7 crediti formativi nell’anno e di consentire che il mancato conseguimento dei 7 cfp nel corso dell’anno possa essere recuperato nell’anno 2022.
Di conseguenza, per il triennio 2020-2022, l’obbligo formativo si intende assolto anche qualora non sia rispettato l’obbligo minimo annuale, ma solo l’obbligo formativo triennale di 90 cfp.
I crediti totali si riducono a 30 per gli iscritti che abbiano compiuto o compiano i 65 anni di età nel corso del triennio formativo.