Dal 1° maggio 2022 utilizzo della sola via telematica per la comunicazione preventiva dell’avvio di prestazioni di lavoro autonomo occasionale. Il portale a cui accedere tramite Spid e Cie è quello rubricato “Servizi Lavoro” del Ministero del Lavoro.
Tale adempimento riguarda anche gli enti non profit. Tali precisazioni, sono contenute nella nota dell’Ispettorato del Lavoro del 28 marzo 2022, n. 573. Da tale data, non saranno ritenute valide (e saranno pertanto sanzionabili) le comunicazioni effettuate a mezzo
e-mail direttamente alle sedi degli Ispettorati territoriali del lavoro.
Con riguardo al “termine entro il quale sarà conclusa l’opera o il servizio”, il modello messo a disposizione permette di scegliere tre distinte ipotesi: entro 7 giorni, entro 15 giorni ed entro 30 giorni. Come già chiarito dalla citata nota n. 29 dell’11 gennaio 2022, nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
Relativamente, agli enti non profit, dobbiamo distinguere:
quelli che svolgono esclusivamente attività non commerciali (con solo codice fiscale). Questi non devono inviare la comunicazione preventiva in relazione alle attività di lavoro autonomo; quelli che svolgono anche attività commerciali, in via esclusiva, prevalente o anche solamente marginale rispetto a quelle istituzionali. In tali casi l’obbligo di comunicazione scatta solo “con riferimento ai lavoratori autonomi occasionali impiegati nell’attività imprenditoriale”.Vi segnaliamo l'ebook Terzo Settore: i rapporti di lavoro nelle Associazioni di volontariato, nelle Associazioni di promozione sociale e nelle Imprese sociali, utile per orientarsi nei temi lavorativi del Terzo Settore, tenuto conto del D. Lgs. 117/2017.
Il testo illustra la materia lavoristica focalizzando l’attenzione sulle retribuzioni e il trattamento dei dipendenti. Da ultimo, la trattazione analizza il caso del volontariato. Alcune necessarie formule operative arricchiscono il testo.
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