La disciplina del credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari prevede che l'effettuazione delle spese relative agli investimenti pubblicitari incrementali deve risultare da un'apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati ad apporre il visto di conformità rispetto alle dichiarazioni fiscali ovvero da coloro che esercitano la revisione legale dei conti (articolo 4, comma 2, Dpcm 16 maggio 2018, n. 90).
Per il rilascio dell'attestazione non esiste alcun modello specifico; per agevolare il lavoro del Professionista abbiamo pubblicato CREDITO D'IMPOSTA PUBBLICITÀ: L'ATTESTAZIONE DEL PROFESSIONISTA che comprende i modelli:
L'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e s.m.i. ha istituito un credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali, con un incremento minimo dell'1% rispetto agli analoghi investimenti dell'anno precedente, effettuati dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali, sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale.
A decorrere dall'anno 2019, il credito di imposta è previsto nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati.
Limitatamente agli anni 2020-2021-2022, il credito d'imposta è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati, viene meno il requisito dell'incremento minimo dell'1% rispetto agli investimenti effettuati l'anno precedente ed è esteso alle pubblicità effettuate sulle emittenti televisive e radiofoniche nazionali, analogiche o digitali, purché non partecipate dallo Stato.
La disciplina del credito d'imposta prevede che l'effettuazione delle spese relative agli investimenti pubblicitari incrementali deve risultare da un'apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati ad apporre il visto di conformità rispetto alle dichiarazioni fiscali ovvero da coloro che esercitano la revisione legale dei conti (articolo 4, comma 2, Dpcm 16 maggio 2018, n. 90).
Tra i soggetti legittimati al rilascio dell'attestazione di effettuazione delle spese rientrano anche i commercialisti, i ragionieri, i periti commerciali e i consulenti del lavoro legittimati a rilasciare il visto di conformità (a tal proposito, viene ricordato che questi professionisti, per poter apporre il visto di conformità, devono presentare alla Direzione regionale delle Entrate competente in base al proprio domicilio fiscale un'apposita comunicazione secondo le previsioni del Dm 164/1999).
Inoltre, è stato chiarito che l'attestazione può essere rilasciata anche dal commercialista dell'impresa che richiede il bonus, se iscritto nel registro dei revisori legali.
La "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", resa dal beneficiario in sede di comunicazione telematica e finalizzata ad asserire che gli investimenti sono stati effettivamente realizzati nell'anno agevolato e che soddisfano tutti i requisiti previsti dalla disciplina (primaria e secondaria), non sostituisce l'attestazione sulle spese sostenute.
È stato precisato che l'attestazione: