Con la Risoluzione n. 11/E del 2 marzo 2020 l'Agenzia delle Entrate ha istituito codici e sub-codici da utilizzare per il pagamento delle sanzioni applicate per le violazione del divieto di fumo in ambito aeroportuale.
Si tratta, in particolare:
- del codice ufficio "9D2" denominato "Ministero della Salute - USMAF-SASN", da indicare unitamente al pertinente "sub-codice" nei rispettivi spazi del campo 6 "codice ufficio o ente" del modello di versamento F23;
- dei seguenti sub-codici utili per identificare gli Uffici periferici di sanità marittima, aerea e di frontiera e dei servizi territoriali di assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante competenti a verificare il versamento, tramite modello F23 (codici tributo 131T e 697T), delle sanzioni amministrative inflitte per la violazione del divieto di fumare in ambito aeroportuale:
"01" - Ministero della Salute - USMAF-SASN Puglia, Calabria e Basilicata; "02" - Ministero della Salute - USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria,