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Giovedì 5 marzo 2020

Divieto di fumo in ambito aeroportuale: pronti i codici tributo per pagare le sanzioni

a cura di: AteneoWeb S.r.l.

Con la Risoluzione n. 11/E del 2 marzo 2020 l'Agenzia delle Entrate ha istituito codici e sub-codici da utilizzare per il pagamento delle sanzioni applicate per le violazione del divieto di fumo in ambito aeroportuale.

Si tratta, in particolare:

- del codice ufficio "9D2" denominato "Ministero della Salute - USMAF-SASN", da indicare unitamente al pertinente "sub-codice" nei rispettivi spazi del campo 6 "codice ufficio o ente" del modello di versamento F23;

- dei seguenti sub-codici utili per identificare gli Uffici periferici di sanità marittima, aerea e di frontiera e dei servizi territoriali di assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante competenti a verificare il versamento, tramite modello F23 (codici tributo 131T e 697T), delle sanzioni amministrative inflitte per la violazione del divieto di fumare in ambito aeroportuale:

"01" - Ministero della Salute - USMAF-SASN Puglia, Calabria e Basilicata; "02" - Ministero della Salute - USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria,
Abruzzo e Molise; "03" - Ministero della Salute - USMAF-SASN Liguria; "04" - Ministero della Salute - USMAF-SASN Toscana, Emilia-Romagna; "05" - Ministero della Salute - - USMAF-SASN Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta; "06" - Ministero della Salute - USMAF-SASN Campania e Sardegna; "07" - Ministero della Salute - USMAF-SASN Sicilia; "08" - Ministero della Salute - USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige.


Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it


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