L'Inps informa che, dal 1 giugno, è attivo il servizio per la presentazione delle istanze, da parte di datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, o cittadini stranieri in possesso del titolo di soggiorno di cui all'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e ss. mm., che intendono dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato irregolare con cittadini italiani o comunitari, ai sensi dell'art. 103 del decreto "Rilancio" (Emersione di rapporti di lavoro).
Il comma 3 del citato articolo circoscrive l'ambito di applicazione della norma ai soli datori di lavoro la cui attività rientra nei seguenti settori produttivi:
agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse; assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l'autosufficienza; lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.L'Istituto, per un maggiore dettaglio delle attività, rinvia ai codici ATECO indicati nell'allegato del decreto interministeriale richiamato dall'art. 103 del suddetto decreto legge.