Con l’ordinanza n. 27400 del 01.12.2020 la Corte di Cassazione chiarisce quale debba essere l’errore in cui è caduto il giudice per potersi ammettere il ricorso per revocazione ex art. 395 n.4) cod.proc.civ.
Occorre partire dal dato normativo secondo cui "vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare".
L'errore revocatorio deve dunque cadere - per regola generale, valevole anche nel caso di revocazione di sentenze della Corte di Cassazione, come riconosciuto dalla Corte Costituzionale con le sentenze nn. 17/1986 e 36/1991 - su un 'fatto'.
Esso si concreta in una falsa percezione della realtà, a sua volta indotta da una 'svista' di natura percettiva e sensoriale.
Proprio per tale sua natura, questa falsa percezione della realtà - che nel procedimento di cassazione concerne necessariamente i soli atti interni al giudizio di legittimità, ossia quelli che la corte esamina direttamente nell'ambito del motivo di ricorso o delle questioni rilevabili d'ufficio (Cass. 4456/15) - deve emergere in maniera oggettiva ed immediata dal solo raffronto tra la realtà fattuale e la realtà rappresentata in sentenza e ciò con riguardo tanto a fatti materiali (o storici, o empirici) di natura sostanziale, quanto agli eventi del processo.
Nel caso in esame l'ordinanza della Corte di Cassazione impugnata per revocazione aveva errato nel considerare la notifica del ricorso tardiva perché aveva fatto decorrere il termine breve per l’impugnazione nonostante la sentenza di merito fosse stata notificata direttamente alla parte alla sua sede anziché al domicilio eletto presso il difensore.
L’errore revocatorio è consistito quindi nel ritenere sussistente un fatto, la contumacia della parte, pacificamente escluso dato il ministero di un difensore esterno presso il quale era avvenuta la domiciliazione e andava quindi fatta la notifica.
Elemento fattuale la cui omissione ha indotto una rappresentazione della realtà processuale frontalmente difforme dal vero.
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