Il beneficio dell’esonero dal pagamento dell’IMU, previsto dall’art. 10, comma 6, del D.lgs. 504/1992 e dall’art. 1, comma 768, della L. 160/2019, spetta esclusivamente alle imprese assoggettate a fallimento (oggi liquidazione giudiziale) o a liquidazione coatta amministrativa, fino all’emissione del decreto di trasferimento degli immobili. Trattandosi di disposizioni di carattere eccezionale, non sono estensibili ad altre procedure concorsuali tramite interpretazione analogica.
Sulla scorta di tale principio, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, con Sentenza n. 2746/18 del 28 febbraio 2025, ha respinto il ricorso presentato da un consorzio agrario contro un avviso di accertamento IMU relativo al 2018, rilevando che il consorzio era stato ammesso solo nel 2023 al concordato preventivo, procedura non compresa tra quelle che danno diritto all’agevolazione.