L’articolo 62, comma 1, del decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), con lo scopo di assicurare il finanziamento stabile dei centri di servizio per il volontariato (CSV), ha istituito il fondo unico nazionale (FUN), alimentato da contributi annuali delle fondazioni di origine bancaria (FOB) e amministrato dall’Organismo nazionale di controllo (ONC).
Il comma 6 del citato articolo 62 riconosce alle FOB, a decorrere dall’anno 2018, un credito d’imposta pari al 100% dei versamenti effettuati al FUN, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, fino a un massimo di 15 milioni di euro per l’anno 2018 e 10 milioni di euro per gli anni successivi.
Con Provvedimento del 3 dicembre 2021 l'Agenzia delle Entrate ha definito la percentuale del suddetto credito d’imposta spettante per l’anno 2021 alle FOB in relazione ai versamenti effettuati al fondo unico nazionale entro il 31 ottobre 2021.
Tenuto conto che l’ammontare complessivo dei versamenti effettuati dalle fondazioni al FUN è pari a 30.013.737,43 euro, a fronte di risorse disponibili per 10.000.000,00 euro, la suddetta percentuale è ottenuta dal rapporto tra 10.000.000,00 e 30.013.737,43. Il risultato di tale rapporto, espresso in termini percentuali e troncato alla quarta cifra decimale, è pari al 33,3180%.
Il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, attraverso i servizi telematici dell'Agenzia Entrate.