Introdotto il delitto di femminicidio nel codice penale.
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 117 del 7 marzo, ha approvato un disegno di legge per l’introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime.
Viene introdotta, in particolare, la nuova fattispecie penale di “femminicidio” che, per l’estrema urgenza criminologica del fenomeno e per la particolare struttura del reato, viene sanzionata con la pena dell’ergastolo.
Si prevede che sia punito con tale pena “chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità”. In linea con tale intervento, le stesse circostanze di commissione del reato sono introdotte quali aggravanti per i delitti più tipici di codice rosso, con la previsione di un aumento delle pene previste di almeno un terzo e fino alla metà o a due terzi, a seconda del delitto.
Questi gli ulteriori interventi previsti dal testo approvato, come riportati sul sito del Governo:
si prevede l’audizione obbligatoria della persona offesa da parte del pubblico ministero, non delegabile alla polizia giudiziaria, nei casi di codice rosso; si introducono specifici obblighi informativi in favore dei prossimi congiunti della vittima di femminicidio; si prevede il parere, non vincolante, della vittima in caso di patteggiamento per reati da codice rosso e connessi obblighi informativi e onere motivazionale del giudice; nei casi in cui sussistano esigenze cautelari, si prevede l’applicazione all'imputato della misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari; si interviene sui benefici penitenziari per autori di reati da codice rosso; si introduce, in favore delle vittime di reati da codice rosso, un diritto di essere avvisate anche dell’uscita dal carcere dell’autore condannato, a seguito di concessione di misure premiali; si rafforzano gli obblighi formativi dei magistrati, previsti dall’art. 6, comma 2, della legge n. 168 del 2023; si estende alla fase della esecuzione della condanna al risarcimento il regime di favore in tema di prenotazione a debito previsto per i danneggiati dai fatti di omicidio “codice rosso” e di femminicidio; si introduce una disposizione di coordinamento che prevede l’estensione al nuovo articolo 577-bis dei richiami all’articolo 575 contenuti nel codice penale.