Con il Principio di diritto n. 1/2022 del 17 marzo l'Agenzia delle Entrate torna ad esprimersi in tema di agevolazioni prima casa, questa volta esaminando il caso di un acquisto di altro immobile in presenza di una "oggettiva e assoluta" inidoneità dell'immobile "pre posseduto" e dichiarato inagibile dall'Autorità competente.
Dopo attenta analisi l'Agenzia chiarisce che, nel caso di un immobile acquistato fruendo dell'agevolazione "prima casa" che sia stato oggetto di un decreto di sequestro ai sensi dell'articolo 253 c.p.p. e di dichiarazione di inagibilità da parte dell'Autorità competente in quanto "sono venuti meno i requisiti igienico sanitari, strutturali, impiantistici e di sicurezza antincendio, in misura tale da pregiudicare l'incolumità pubblica e privata", il contribuente può beneficiare dell'agevolazione prima casa per l'acquisto del nuovo immobile fino a quando permanga la dichiarazione di inagibilità dell'immobile "pre posseduto", indisponibile per il proprietario.