Trascorso il tempo perentorio previsto per aprire il contenzioso, l'atto diviene inoppugnabile e il pagamento della somma liquidata non è idoneo a riaprire il termine ormai scaduto.
L'omessa impugnazione della cartella emessa a seguito di liquidazione automatica per il mancato riconoscimento di un credito Iva, preclude al contribuente la possibilità di ricorrere all'istituto del rimborso per il recupero della somma e di dimostrare la spettanza del credito negato. È quanto ribadisce la Cassazione con la sentenza n. 31236 del 29 novembre.