Il comma 16 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2023 ha introdotto la riduzione dell’aliquota IVA al 5% per le forniture di servizi di teleriscaldamento, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi per il primo trimestre 2023.
Con Provvedimento del 15 febbraio l'Agenzia delle Entrate definisce le modalità e le regole per fruire dell'agevolazione fiscale.
A decorrere dal 1° gennaio 2023, in deroga alle disposizioni del decreto Iva, sono assoggettate all’imposta sul valore aggiunto con l’aliquota del 5% le forniture di servizi di teleriscaldamento addebitate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo del medesimo anno.
Qualora le le forniture di tali servizi siano addebitati sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA ridotta si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche in percentuale, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo dell’anno 2023, sebbene i predetti consumi effettivi siano addebitati agli utenti in fatture emesse successivamente.
Per servizi di teleriscaldamento, precisa l'Agenzia Entrate, si intendono quelli forniti mediante le reti di teleriscaldamento (art. 2, comma 2, lettera gg) del DL n. 102/2014) con esclusione delle reti di teleraffreddamento (o teleraffrescamento).