La risposta la fornisce il Consiglio Nazionale Forense nel parere n. 40 del 17 ottobre 2022, dove chiarisce che la sospensione volontaria dall'esercizio della professione forense impedisce l'esercizio di tutte le attività tipiche della professione, tra cui anche lo svolgimento degli incarichi giudiziari quali quelli di gestione e vigilanza in qualità di Curatore Fallimentare, Commissario Giudiziale, Commissario Liquidatore, Custode giudiziario e delegato alla vendita nelle procedure esecutive immobiliari.