La Corte di Cassazione, VI Sezione Civile, con l'Ordinanza n. 9727 del 25 marzo 2022, ha chiarito che l'omessa comunicazione, anche parziale, delle variazioni reddituali comporta la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, a prescindere dalla circostanza che tali variazioni risultino poi non determinative del superamento del limite reddituale comportante l'ammissione.