Con Nota 1074 del 24 maggio 2022 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina che riguarda la posizione di studenti extracomunitari che, a seguito d’ingresso nel territorio nazionale per motivi di studio, intendano svolgere attività lavorativa avvalendosi della facoltà riconosciuta dall'art. 14, c. 4 del DPR 394/1999, secondo il quale "il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente, per il periodo di validità dello stesso, l'esercizio di attività lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore".
Sul tema l'Ispettorato risponde precisando che, allo straniero titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio, è consentito soltanto lo svolgimento di un'attività lavorativa part-time con limiti temporali ben definiti, senza che siano quindi conformi alla normativa in questione contratti che prevedano, pur restando al di sotto del limite annuale delle 1.040 ore, un’articolazione oraria settimanale superiore alle 20 ore.
In tal senso, continua l'INL, depone la circostanza che la disciplina de qua (per cui l’ingresso per motivi di studio non è subordinato alla disponibilità delle quote stabilite con i flussi ex art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 286/1998), in quanto di maggior favore rispetto a quella prevista ordinariamente per coloro che intendano fare ingresso nel territorio nazionale per finalità lavorative, risulta porsi in termini di eccezionalità rispetto al delineato sistema normativo, così da impedire una interpretazione estensiva dei limiti orari indicati.
Qualora, quindi, il titolare del permesso per motivi di studio intenda lavorare per un numero di ore superiore ai limiti anzidetti, è tenuto a richiedere, prima della sua scadenza, la conversione dello stesso in permesso per motivi di lavoro.