Dal 1° gennaio 2023, la circolazione dei prodotti diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo, è legittimata con applicazione di appositi contrassegni di legittimazione.
Con la Risoluzione n. 63/E del 26 ottobre 2022 l'Agenzia delle Entrate, su richiesta dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli - Direzione Accise - Tabacchi, ha istituito il codice tributo per il versamento con modello F24 Accise delle somme dovute per la fornitura dei suddetti contrassegni, ai sensi dell'articolo 62-quater.1, comma 10, del DLn. 504/1995.
Si tratta del codice tributo "5481" denominato "Proventi derivanti dalla fornitura di contrassegni di legittimazione di cui all'articolo 62-quater.1, comma 10, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504".
In sede di compilazione del modello "F24 Accise", il suddetto codice tributo è esposto nella "Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione" in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", indicando:
nel campo "ente", la lettera "M"; nel campo "provincia", nessun valore; nel campo "codice identificativo", nessun valore; nel campo "rateazione", nessun valore; nel campo "mese", il mese cui si riferisce il pagamento, nel formato "MM"; nel campo "anno di riferimento", l'anno d'imposta per cui si effettua il pagamento, nel formato "AAAA".