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Lunedì 27 gennaio 2025

Registri dei volontari ETS per sedi secondarie: chiarimenti dal Ministero

a cura di: AteneoWeb S.r.l.

Un ETS può disporre di più di un registro dei volontari non occasionali (art. 17, comma 1, CTS) nel caso in cui disponga, oltre alla sede legale, di una o più sedi operative secondarie, eventualmente su un territorio regionale diverso da quello della sede principale?
In tal caso, devono essere vidimati anche i registri riferiti alle sedi secondarie?

Le risposte arrivano dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella Nota n. 809 del 20 gennaio 2025.
Per gli enti aventi una pluralità di sedi operative territorialmente distanti, spiega il Ministero, sarebbe irragionevole e contrario all’autonomia degli stessi non consentire l’istituzione di registri dei volontari relativi alle singole sedi, a condizione che ciò avvenga con modalità tali da garantire l’assolvimento degli obblighi di registrazione e assicurazione dei volontari e la certezza delle scritture. 
Conseguentemente, gli eventuali registri “di sede” dovranno essere regolarmente vidimati; resterebbero altrimenti mere scritture interne prive di qualunque rilevanza verso l’esterno e di qualunque valore probatorio.



Fonte: https://www.lavoro.gov.it


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