È possibile portare in deduzione dal reddito i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea? Esiste un limite massimo di deducibilità?
L'Agenzia delle Entrate risponde tramite la propria rivista telematica FiscoOggi che i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea, sia ai fini pensionistici che per la buonuscita, sono considerati oneri deducibili dal reddito complessivo, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera e) del TUIR.
La normativa non stabilisce un limite massimo di deducibilità, quindi, come per gli altri oneri deducibili, l’intero importo può essere portato in deduzione, fino a concorrenza del reddito complessivo.
In fase di compilazione del modello 730, l’importo dovrà essere indicato al "Rigo E21 – Contributi previdenziali e assistenziali".