Con Circolare n. 40 del 5 aprile l'Inps illustra le modalità per il recupero delle riduzioni contributive previste dall'art. 6 del Dl n. 510/96 connesse ai contratti di solidarietà in favore delle imprese ammesse, a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2021.
Lo sgravio contributivo è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati alla contrazione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%, ed è riconosciuto per la durata del contratto di solidarietà e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile.