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Mercoledì 31 luglio 2024

Sospensione o riduzione attività lavorativa per caldo eccessivo: per l'integrazione salariale conta anche il tasso di umidità

a cura di: AteneoWeb S.r.l.

Nel Messaggio n. 2736 del 26 luglio l'Inps, in considerazione dell’eccezionale ondata di calore che sta interessando tutto il territorio nazionale e dell’incidenza che tali condizioni climatiche possono determinare sulle attività lavorative e sull’eventuale sospensione o riduzione delle stesse, fornisce chiarimenti in merito alle modalità con le quali richiedere le prestazioni di integrazione salariale e i criteri per la corretta valutazione delle istanze.

I chiarimenti sono rivolti:

ai datori di lavoro che possono richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO); ai datori di lavoro che possono richiede l’assegno di integrazione salariale al Fondo di integrazione salariale (FIS) o ai Fondi di solidarietà bilaterali.

Nel Messaggio viene chiarito ad esempio che, anche il verificarsi di temperature pari o inferiori a 35° può determinare l’accoglimento della domanda di accesso alle prestazioni di integrazione salariale, qualora entri in considerazione la valutazione della temperatura c.d. “percepita”, che è più elevata di quella reale.
L'Istituto precisa infatti che l’elevato tasso di umidità concorre significativamente a determinare una temperatura “percepita” superiore a quella reale. Pertanto, nel valutare le istanze è necessario tenere conto anche del grado di umidità registrato nelle giornate o nelle ore richieste, atteso che, in base alla combinazione dei due valori (temperatura e tasso di umidità), è possibile ritenere che la temperatura percepita sia maggiore di quella effettivamente rilevata.



Fonte: https://www.inps.it


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