Sul sito internet dell'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro sono stati pubblicati i primi chiarimenti relativi alle procedure amministrative e tecniche da seguire per attuare il Supporto per la formazione e il lavoro, la misura che favorisce la partecipazione a progetti di formazione, di orientamento e accompagnamento al lavoro, di qualificazione e riqualificazione professionale e di politiche attive del lavoro per persone di tra i 18 e i 59 anni, a rischio di esclusione sociale e lavorativa.
Uno dei chiarimenti riguarda le modalità di determinazione del Centro per l'impiego (Cpi) di competenza.
L'ANPAL chiarisce che:
Tecnicamente sia la regione alla quale saranno notificate le domande SFL, sia il Cpi competente indicato, saranno individuati sulla base dei seguenti criteri:
1. In presenza di patto di servizio (o lavoro) Gol o Garanzia Giovani attivo, si fa riferimento al Cpi competente sul Patto (rif. codice_intermediario in SAP in corrispondenza della attività A02). In caso di compresenza tra patto Gol e patto Garanzia Giovani prevale la competenza sul patto Gol;
2. in caso di patto assente, ma in presenza di Did attiva, si assume il Cpi titolare della Did.
In aggiunta a questi criteri, al fine di tutelare situazioni che si dovessero presentare, sono ulteriormente applicati anche i seguenti criteri:
3. se presente solo la Sap (patto e Did assenti), si assume il Cpi titolare della Sap;
4. in assenza di Sap, si individua il Cpi su base territoriale derivando l’informazione dall’indirizzo del comune di domicilio presente nella domanda Sfl.
ANPAL evidenzia che il terzo caso e il quarto caso dovrebbero essere solo residuali poiché è previsto il conferimento della Did dal Siisl quando non già presente.