La norma che disciplina il credito d'imposta per le imprese gasivore delimita in maniera puntuale i requisiti di accesso alle agevolazioni fiscali, prevedendo che l'aumento del 30% debba essere calcolato sulla media dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MIGAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), a nulla rilevando la circostanza che lo specifico contratto di fornitura del gas naturale sia stato stipulato ad un prezzo fisso con il fornitore di gas naturale nel periodo di riferimento del credito in esame.
Il contribuente, quindi, per il calcolo dell'incremento del 30% fra i prezzi del 2022 e del 2019, dovrà far riferimento al criterio di confronto stabilito dalle singole disposizioni pro tempore vigenti.
Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate, nella Risposta ad interpello n. 316 dell'8 maggio.